Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 355
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo e rituale ricorso la .. a mezzo rappresentante legale, .., rappresentata e difesa dal Dr. ., impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. xxxxxxx per l'anno di imposta 2014 emesso dall' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di . in seguito alla rettifica dei valori dichiarati di beni e diritti in seno all'atto di cessione di ramo d'azienda di cui al rogito notarile anno 2014. L'Agenzia delle Entrate di si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio, maggiorate del cinquanta per cento per la rifusione delle spese relative al procedimento di mediazione. Alla pubblica udienza, presenti le parti, svolta la relazione e compiutasi la discussione, all'esito della quale venivano ribadite le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza. La CTP di .. con sentenza n. del .. depositata il . accoglieva il ricorso e compensava le spese in considerazione della peculiarità della questione trattata. Con rituale e tempestivo ricorso propone appello a codesta commissione tributaria l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di .. chiedendo: in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e riformare la sentenza di primo grado con condanna delle spese di giudizio. Richiesta pubblica udienza. La a mezzo del rappresentante legale, , rappresentata e difesa dal Dr. . costituendosi in giudizio, nelle memorie di controdeduzioni chiede: previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza impugnata, e per l'effetto condannare l'ufficio al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio, con gli interessi ex lege.
L' art. 51, comma 4 del DPR 131/1986 ai fini della determinazione della base imponibile per la tassazione ad imposta di registro in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, stabilisce che il valore complessivo del compendio aziendale ceduto vada assunto al netto delle passività risultanti dalla scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. Orbene con l'avviso di accertamento n. xxxxxxx per l'anno di imposta 2014, l'Agenzia delle Entrate contesta alla cessionaria una maggiore Imposta di Registro in seguito ad atto di cessione di ramo d'azienda come da atto notar di . del . intervenuta fra la cedente società e la cessionaria per il valore di euro 1, con il quale ha recuperato a tassazione le passività derivanti dal Fondo Rischi su crediti pari ad euro 139.593,00 e Finanziamento soci per euro 70.000,00. Nella situazione patrimoniale al 15/05/2014 allegata all'atto di cui sopra si evince tra l'altro che: nell'attivo risulta appostata la voce crediti vs/Regione Abruzzo per euro 120.000,00 e crediti di cui alla L. 448 (residuo anno 2010) di euro 19.593,00. Nel passivo e nel Netto tra l'altro, stante la dichiarazione in atti, ove la cedente dichiara espressamente di non garantire l'esistenza, la certezza e la esigibilità del credito vantato nei confronti della Regione Abruzzo pari ad euro 120.000,00 e la cessionaria ne prende atto, è stata apposta nella voce Fondi rischi su crediti il totale di euro 139.593,00 comprendente anche il residuo credito 2010 di cui alla legge 448 anch'esso difficilmente esigibile.
La voce finanziamento soci pari ad euro 70.000,00 è stata appostata nelle passività in quanto come precisato dall'appellata, l'importo si è reso necessario per coprire i debiti relativi al ramo di azienda ceduto. Le due voci di cui sopra sono oggetto di contestazioni da parte dell' Agenzia delle Entrate e precisamente si contesta: che la voce finanziamento soci non è presente nel bilancio annuale ed è non inerente alle attività del ramo di azienda (mettendo in risalto, da dove il Giudice di primo grado avesse potuto evincere l'esistenza di tale finanziamento) mentre per la voce fondo rischi su crediti dal bilancio chiuso al 31/12/2014 e dalla relativa nota integrativa, vi è una giustificazione generica circa l'esigenza di coprire perdite e/o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza e più specificatamente: - In merito al finanziamento soci per euro 70.000,00 1'ufficio sostiene che l'importo non poteva essere riconosciuto giacche' "non inerente con le attività oggetto della cessione e non risultante dal bilancio e dalla nota integrativa e rettifica dell'azienda". La norma, art. 51, comma 4 del DPR 131/1986, invece rimanda alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ed in riferimento all'art. 7 prima parte della tariffa e all'art. 11-bis ;- In merito al fondo rischi su crediti: "dalla nota integrativa allegataal bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 della società cedente l'incremento del fondo per rischi ed oneri è giustificato genericamente dall'esigenza di coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza".
Dalla situazione patrimoniale allegata al sopracitato atto rogitato dinanzi al notaio .., come scelta di politica aziendale e negoziale , vengono cedute attività e passività in accordo fra cedente e cessionario e quindi il valore aziendale che ne scaturisce sarà sottoposto ad imposta di registro. I valori in essa inseriti, sono le risultanze delle scritture contabili obbligatorie che si intendono regolarmente tenute fino a prova contraria.
Pertanto codesto collegio in virtu' delle argomentazioni di cui sopra, non condivide quanto sostenuto dall'appellante anche in riferimento al comportamento antieconomico del contribuente ed abuso del diritto. La Commissione esaminato il fascicolo processuale, rigetta l'appello, confermando il giudizio di primo