Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 30/11/2020, n. 716

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Massime1

L'istanzadi rimborso della ritenuta Irpef subita in relazione ad un assegno mensilevitalizio dovuto al contribuente quale "vittima del dovere" deve essereproposta nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate, restandoestrano a tale rapporto il sostituto di imposta (INPS), il quale, semmai, èlegittimato attivamente alla proposizione dell'istanza di rimborso dei tributiindebitamente versati, in via concorrente con il contribuente.

Riferimento normativo: art. 38, d.p.r. n. 600/73.

Riferimento giurisprudenziale: Cass., ord. n.29399/2019.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 30/11/2020, n. 716
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 716
Data del deposito : 30 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

CONCLUSIONI

Per l'appellante Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di La Spezia

Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello in via preliminare estromettere l'Ufficio dal giudizio in quanto privo di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado denegare il rimborso richiesto.

Con vittoria delle spese nei due gradi di giudizio ai sensi dell'art. 15 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per l'appellato N. C.

Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respingere l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Con vittoria delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. C. proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto serbato da I.N.P.S., quale sostituto di imposta, e dall'Agenzia delle Entrate, avverso l'istanza di esenzione I.R.P.E.F. concernente l'assegno mensile vitalizio erogatogli quale vittima del dovere.

La Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, con sentenza n. 333 del 12.12.2019, accoglieva il ricorso, osservando che tale provvidenza era uguale a quella concessa alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Le spese venivano compensate

Proponeva appello l'Agenzia delle

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