Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. I, sentenza 22/12/2021, n. 4176
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In tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'art. 32, D.lgs. n. 546 del 1992, ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate-Riscossione appella la sentenza della CTP di Catanzaro n. 296/03/2021, depositata il 14 gennaio 2021, nella sola parte in cui ha accolto, per prescrizione, il ricorso avverso gli estratti di ruolo afferenti le cartelle di pagamento 1/xxxxxxxx - 2/xxxxxxxx - 3/xxxxxxxx - 4/xxxxxxxx - 5/xxxxxxxx - 6/xxxxxxxx - 7/xxxxxxxx - 8/xxxxxxxx.
L'Agenzia delle entrate ha spiegato appello incidentale nel medesimo senso.
Il Comune di Rende e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro hanno contro dedotto, chiedendo entrambi l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 20 dicembre 2021, sulle conclusioni come da verbale e sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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