Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. II, sentenza 12/09/2022, n. 1046
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza della Commissione Tributaria provinciale che ha accolto i ricorsi proposti dalla società XX SRL in liquidazione avverso l'avviso di accertamento, ai fini IVA e l'atto di contestazione delle sanzioni di cui all'art. 8 , c.2 DL 16/2012 per l'anno d'imposta 2014, con cui L'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione i costi registrati nella contabilità della società - ritenuta una mera cartiera - e quindi i costi derivassero da operazioni oggettivamente inesistenti.
Gli atti impugnati sono originati da un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza il 29 aprile 2016, alla conclusione del quale i verificatori hanno ritenuto che la società, che aveva rapporti commerciali con un unico soggetto - il Gruppo ZZ SPA - ricoprente tanto il ruolo di fornitore quanto quello di cliente - fosse in realtà totalmente inesistente.
Nei suoi ricorsi la società contestava sia l'avviso di accertamento ai fini Iva che l'atto di contestazione con cui veniva irrogata la sanzione, dolendosi:
a)della falsa rappresentazione della realtà e del travisamento dei fatti operata dalla Guardia di Finanza riguardo all'attività della società, alla prova ed al difetto di motivazione ed istruttoria;