Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. III, sentenza 03/08/2021, n. 914

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In materia di Ici, in base all'art. 7, comma 1 lett. i) D.Lgs. 546/1992, sono esenti da imposta gli immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente all'esercizio, con modalità non commerciale, delle attività indicate dalla norma, mentre l'utilizzo "promiscuo", anche per attività commerciali, fa venire meno l'agevolazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. III, sentenza 03/08/2021, n. 914
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 914
Data del deposito : 3 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

RITENUTO IN FATTO

Con l'atto in esame il COMUNE DI CARRARA ha proposto appello avverso la sentenza n. 70/01/18, resa dalla CTP di Massa-Carrara all'udienza del 27 marzo 2018.
Con tale sentenza erano stati
accolti i ricorsi proposti dalla parte contribuente F. O. P. I. D. S. C. avverso gli avvisi di accertamento sopraindicati, relativi ad imposta ICI-IMU per le annualità 2010-2015.
In particolare, con l'atto introduttivo depositato il 22 ottobre 2018, è stato eccepito, come unico motivo di appello l'errata interpretazione ed applicazione dell'esimente di cui all'art. 7, comma l, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992.
Motivo concretamente articolato per le diverse annualità alla luce della normativa specifica ICI e IMU.
In sede di controdeduzioni
la F., con nota del 23 novembre 2018, ha richiamato la normativa di settore:
l) l'esenzione di cui all'art. 7, comma l, lettera i) del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504/1992, si applica agli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di una o più delle attività ivi contemplate;
2) con il D.L. n.203/2005 - art. 7, comma 2 bis - era stato statuito che l'agevolazione doveva applicarsi "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale dell'attività";
3) con il D.L. n.223/2006 il legislatore ha invece radicalmente modificato la condizione di esenzione esplicitando proprio una regola contraria «l'esenzione si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale»;
4) inoltre, non corrisponderebbe al vero quanto affermato dal Comune per cui il riferimento al costo medio per studente di cui al DM 26 giugno 2014 non sarebbe assolutamente applicabile alle annualità d'imposta 2010 e 2011, riferite all'ICI. Con successiva memoria di parte contribuente, depositata il 2 aprile 2021, viene ribadito che tutte le attività gestite dalla F. possono essere considerate non commerciali in quanto l'attività di scuola materna parificata è svolta secondo quanto previsto dal DM 19 novembre 2012 n. 200 e dal DM del MEF 26 giugno 2014, ricorrendone tutti i requisiti generali, speciali e di settore

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