Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. IX, sentenza 15/07/2015, n. 4104

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Anche in caso di sequestro o pignoramento resta obbligato al pagamento dell'ICI il proprietario del bene, o il titolare di altro diritto reale, in quanto soggetto passivo ex art. 1 comma 2 del d. lgs. 504/92. Il presupposto impositivo viene a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario soltanto all'atto di emissione del decreto di trasferimento del bene e ciò in assenza di una norma specifica, come invece, ad esempio, l'articolo 32 del d. lgs. 175/14 che ha modificato il comma 3/bis dell'art. 51 del d. lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) che ha stabilito la sospensione del versamento di imposte con riferimento agli immobili oggetto di sequestro solo per le operazioni realizzate nell'ambito della disciplina antimafia. (G.T.) Riferimenti normativi: art. 1 co. 2 d. lgs. 504/92; art. 32 d. lgs. 175/14; art. 51 co. 3/bis d. lgs. 159/2011.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. IX, sentenza 15/07/2015, n. 4104
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 4104
Data del deposito : 15 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a mezzo raccomandata A/R depositata al competente ufficio di Poste s.p.a. in data 5 dicembre , 2014, il Direttore U.O. Fiscalità immobiliare - Direzione generale dei Procedimenti connessi alle entrate fiscali di Roma Capitale impugnava la sentenza n.9692/54/14, emessa in data 8 aprile 2014.e depositata il successivo 6 maggio 2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso presentato dall'attuale appellata avverso gli avvisi di accertamento emessi in relazione al ritenuto parziale versamento di quanto dovuto ai fini ICI per gli anni 2006 e 2007 con riferimento agli immobili siti in Roma, via Tullio Serafin 49, identificati rispettivamente ai fogli 1115, particella 4623, subb 2, 3 e 4.

A fondamento della propria decisione il giudice di primo grado poneva la circostanza che gli immobili de quibus erano stati, all'epoca dei fatti, sottoposti a sequestro probatorio (protrattosi fino al 2013) in riferimento a presunte violazioni edilizie, sicché alla contribuente era stata impedita la relativa disponibilità, presupposto dell'obbligazione tributaria.

Con il ricorso in appello, la parte appellante deduceva che il presupposto impositivo non viene meno con il mero atto di sequestro bensì solo a seguito di atti idonei a privare il contribuente del diritto reale (quale, ad esempio, la confisca);
in tal senso richiamava consolidata giurisprudenza della magistratura tributaria. Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado e, ber l'effetto, confermare gli impugnati avvisi di accertamento.

Con istanza depositata in data 16 gennaio 2015 e non notificata alla controparte, l'appellante chiedeva che la causa fosse trattata in pubblica udienza.

La parte appellata non si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del 25 giugno 2015, udita la relazione del giudice relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che, in assenza di prova dell'avvenuta notifica alla controparte dell'istanza depositata dall'appellante in data 16 gennaio 2015, la causa viene discussa n camera di consiglio.

Nel merito, l'appello deve essere respinto.

L'obbligo ICI è correlato alla titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su un bene immobile: pertanto, soggetto passivo è il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) del bene oggetto di pignoramento o di sequestro, ciò in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene.

Nel caso specifico di sequestro penale, che è finalizzato alla confisca dei beni sequestrati, deve ritenersi che, fino alla pronuncia della confisca, il proprietario resti soggetto passivo dell'obbligo tributario, essendo la relativa soggettività passiva connessa alla titolarità del diritto reale, a prescindere dall'esercizio materiale del possesso corrispondente a quel diritto.

L'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992, infatti, dispone che "Presupposto dell'imposta è il possesso di fab- bricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" (cfr. Commissione tributaria regionale di Roma 10 febbraio 2010 n. 23/38/10 e 28 maggio 2008 n. 56).

Per la giurisprudenza di merito (Ctp Savona, sentenza, n. 5/4/2012, Ctr Lazio, sentenza 7/2004, Ctr Toscana, sentenza 72/2005), in caso di sequestro preventivo il custode giudiziario ha solo compiti di gestione conservativa dei beni del debitore, sicché questi, ancorché privo del potere dispositivo dei beni medesimi, continua ad essere soggetto passivo ICI, quale titolare del diritto reale sugli immobili ed è tenuto, quindi, alla liquidazione e versamento del tributo.

A riprova di quanto finora affermato, si rileva che il versamento dell'IMU dovuta sugli immobili oggetto di sequestro e di confisca non definitiva ha trovato, in seguito all'emanazione del Dlgs 175/2014, attuativo della "delega fiscale" (Legge 23/2014), una nuova disciplina con esclusivo riferimento all'ipotesi di sequestro disposto con riferimento alla disciplina antimafia ed alle misure di prevenzione.

L'articolo 32 del Dlgs 175/2014 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 della Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), chiarendo il trattamento fiscale dei beni immobili oggetto di misure di sequestro e di confisca non definitiva disposte in seguito alle norme del codice e disponendo che, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.

In considerazione della portata non solo innovativa ma altresì oggettivamente limitata della norma (relativa al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si deve riaffermare, ragionando a contrario, la persistente validità dell'indirizzo giurisprudenziale sopra citato.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

In considerazione della particolare complessità della materia, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.

 

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