Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. II, sentenza 08/09/2022, n. 2687

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. II, sentenza 08/09/2022, n. 2687
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Numero : 2687
Data del deposito : 8 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro impugnava la sentenza della CTP di Catanzaro n. 1420/21 del 25.3.2021 (depositata in data 3.8.201) che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento.

Contesta, in particolare, l'appellante, la sentenza impugnata sotto i seguenti profili:

-violazione e falsa applicazione di norme di diritto rilevanti ai fini della decisione;

- erroneità ed illogicità della motivazione.

Concludeva per l'accoglimento dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Vi era costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione che spiegava, tra l'altro, appello incidentale;
concordava con le argomentazioni evidenziate nell'appello principale di cui chiedeva l'accoglimento, unitamente all'accoglimento del gravame incidentale, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Non vi era costituzione in giudizio dell'appellato Argento Michelino, pur ritualmente citato.

Rigettata la mozione cautelare con ordinanza del 5.4.2022, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi