Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. II, sentenza 08/09/2022, n. 2687
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro impugnava la sentenza della CTP di Catanzaro n. 1420/21 del 25.3.2021 (depositata in data 3.8.201) che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento.
Contesta, in particolare, l'appellante, la sentenza impugnata sotto i seguenti profili:
-violazione e falsa applicazione di norme di diritto rilevanti ai fini della decisione;
- erroneità ed illogicità della motivazione.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Vi era costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione che spiegava, tra l'altro, appello incidentale;
concordava con le argomentazioni evidenziate nell'appello principale di cui chiedeva l'accoglimento, unitamente all'accoglimento del gravame incidentale, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Non vi era costituzione in giudizio dell'appellato Argento Michelino, pur ritualmente citato.
Rigettata la mozione cautelare con ordinanza del 5.4.2022, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA