Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 24/06/2022, n. 569

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L'attribuzione ad un trust di somme di denaro da parte di un soggetto e il successivo trasferimento di parte delle stesse somme al medesimo disponente non è assoggettabile ad imposta di donazione. In linea generale, non sono tassabili i trasferimenti di denaro in cui vi è identità tra soggetto disponente e beneficiario in quanto il presupposto necessario della tassazione indiretta degli atti di donazione è che vi sia un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, che comporti un arricchimento del beneficiario ed un contemporaneo depauperamento del disponente.

Riferimenti normativi: Art. 1 del D. lgs. 346/1990

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 24/06/2022, n. 569
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 569
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14 ottobre 2004 il Signor A ha istituito il Trust B e C, con atto a ministero Notaio S, con l'intenzione di accantonare risorse patrimoniali per i propri nipoti B e C, figli dello scomparso fratello M.
In data 21 dicembre 2009 e in data 13 gennaio 2011, il signor B ha trasferito al trustee la somma complessiva di Euro 2.421.261,85 per incrementare il fondo in Trust.
In data 6 marzo 2018, con atto di "attribuzione di sottofondo al beneficiario" a rogito Notaio R, numero nn di Repertorio e n. nn di Raccolta, registrato telematicamente il 12 marzo 2018, al n. nn serie 1 T, il trustee ha attribuito l'intero sottofondo "G" pari a Euro 2.251.183,34 al beneficiario B.
In sede di registrazione dell'atto di attribuzione del sottofondo al beneficiario, il Notaio R ha liquidato l'imposta di registro in misura fissa sul presupposto che non si è determinato alcun incremento di ricchezza da parte del beneficiario Sig. B, essendo egli la stessa persona che ha originariamente trasferito i denari per la costituzione del fondo stesso, come documentato dalle copie delle contabili bancarie relative ai bonifici disposti dal Sig. B a favore del Trust B e C.
In data 11 maggio 2018, il Notaio R ha ricevuto dall'Ufficio l'avviso di liquidazione dell'imposta di

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