Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. III, sentenza 11/03/2020, n. 182
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L'esenzione prevista dall'art. 48, comma 7 bis, D.L. 17/10/2016, n. 189, ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016") convertito nella legge di 15 dicembre 2016, n. 229 è applicabile ai soli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici. La portata applicativa della disposizione, che prevede che "Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016", non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione ad immobili qualificabili come pertinenze ma per i quali non risulta comprovato lo stato di inagibilità o l'intervenuta demolizio.
Sul provvedimento
Testo completo
Con ricorso alla Commissione tributaria D. impugna l'avviso di liquidazione xx/xxxx/xxxxx/001, notificato in data xx/02/2018, scaturito a seguito di controlli sull'omesso versamento dell'imposta principale di successione dal fratello Sig. Di G.P., vol. xxx, n. 37 del 17/01/2018. Deduce il ricorrente che gli immobili oggetto di imposta di successione ex lege 3.08.2017, n. 123 sono esclusi dall'imponibilità anche successoria in quanto dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, che hanno colpito la provincia di Teramo Con Sentenza n. 96/2019 la CTP di Teramo ha accolto il ricorso di parte statuendo che l'imposta di successione non era dovuta per il primo immobile oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità emessa dal Comune di Teramo n. 103 del 31.01.2017 ove si dispone lo sgombero per inagibilità del condominio ove è ubicato l'appartamento caduto in successione. Di qui l'imposta, secondo i giudici di primo grado, non era dovuta per il secondo immobile, in quanto pertinenza del primo. Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate chiede la riforma della sentenza di primo grado, deducendone l'erronea applicazione della normativa di riferimento. Resiste in appello il contribuente, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza gravata. Alla pubblica udienza del giorno 27 febbraio 2020 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Con l'atto d'appello l'Agenzia delle entrata afferma che la normativa agevolativa di cui al comma 7 bis, dell'art. 48 del D. L. del 17/10/16 n. 189 (comma inserito dall'art. 16-sexies, comma 6, lett. b, D.L. 20 giugno 2017, n. 91- recante "Disposizioni urgenti per il