Commissione Tributaria Regionale Sardegna, sez. IV, sentenza 22/05/2019, n. 348
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'appello in esame (R.G.A. n. 240/2013), la Sig.ra xxxxx chiede la riforma della sentenza C.T.P. di Cagliari, Sezione Seconda, 23 luglio 2012, n. 255, che ha respinto il ricorso in primo grado, proposto dall'odierna appellante per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 10/1T/00310/000/P002, notificato il 26 marzo 2011, concernente maggiori imposte di registro, trascrizione, catastali e di bollo, in relazione al contratto di vendita di un terreno agricolo ubicato tra i comuni di yyyyy e kkkkk.
2. - Secondo il primo giudice, alla fattispecie non si applicherebbe la norma di agevolazione dì cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto il comune non avrebbe la qualifica di "comune montano" (cui l'art. 9 cit. subordina la concessione delle agevolazioni). In particolare, sulla premessa che la definizione di comune montano spetta (dopo la legge n. 142 del 1990) alla Regione, la sentenza ha ritenuto che la Regione Sardegna ha escluso tale qualifica per i comuni in questione (yyyyy e kkkkk).
3. - Con l'appello, si deduce:
- che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica dell'avviso impugnato per raggiungimento dello scopo, posto che l'atto impositivo non ha natura processuale;
- che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, perché, al contrario, l'avviso si limita ad affermare laconicamente che non sussistono i presupposti di legge;
- che la sentenza è errata per violazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, perché sia yyyyy che kkkkk sono comuni montani.
4. - Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di zzzzz, chiedendo che l'appello sia respinto.
5. - Alla pubblica udienza del 20 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Nel merito, l'appello è fondato.
2. - Per meglio chiarire la questione interpretativa sulla quale è incentrato l'appello in esame, appare opportuno descrivere sinteticamente il quadro normativo che si è succeduto nel tempo, in relazione al presupposto di applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, costituito dalla