Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 2666

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In tema di responsabilità per debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino (quali, ad esempio: l'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sulle imposte sui redditi; l'art. 36 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, sull'imposta di successione; l'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sull'imposta di registro), alle imposte comunali si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 2666
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Numero : 2666
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1.I ricorrenti C. Eugenio, C. R. e C. M., comproprietari dei beni meglio descritti in atti, impugnavano:

-quali eredi di C. A., gli avvisi di accertamento n. xxxxx relativo a Imu annualità 2012, n. xxxxx relativo a Imu annualità 2013, n. xxxxx relativo a Imu annualità 2014, n. xxxxx relativo a Imu annualità 2015;

-nonché, in proprio, gli avvisi di accertamento n. xxxxx, n. xxxxx e n. xxxxx, relativi a Imu annualità 2015.

Tali avvisi erano stati loro notificati dalla Maggioli Tributi s.p.a. (quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Rende).

I contribuenti deducevano, in particolare:

-il difetto di legittimazione passiva relativamente agli avvisi loro notificati nella qualità di eredi di C. A. (per gli anni 2012/2015), in quanto sarebbe stata a ciascuno di loro richiesto il pagamento dell'intero debito tributario e non la quota di loro spettanza;

-l'illegittimità degli avvisi relativi all'anno 2015 per duplicazione della richiesta di pagamento;

-la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e per mancata notifica delle variante del PRG con la quale era stata stabilita l'edificabilità di alcuni dei beni interessati;

-l'infondatezza delle pretese tributarie per l'inesistenza del presupposto della tassazione, non avendo l'ente impositore tenuto conto che parte dei fondi possedevano i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 comma 3 lett.b d.l. n. 577/93 ed erano di fatto inedificabili (in quanto interessati da fasce di rispetto e dalla vicinanza con stabilimento inquinante).

Nella contumacia del Comune di Rende, resisteva il concessionario, opponendo la legittimità degli avvisi e rilevando di avere proceduto a successive rettifiche in autotutela di tutti gli originari avvisi.

La CTP di Cosenza, con sentenza n.1482/9/21, accoglieva il ricorso, assumendo che, con sentenza n.154/9/19 (passata in cosa giudicata), era stata dichiarata (con riferimento alle annualità 2008/2011, ma con valenza di giudicato esterno) l'esenzione dall'IMU dei beni controversi in ragione della loro ruralità.



2.Avverso la pronuncia ha interposto gravame il concessionario, rilevando: che l'esenzione per ruralità riguardava soltanto alcuni dei fondi accertati;
che tale esenzione era stata recepita in tutti gli avvisi di rettifica;

che i giudici di prime cure avevano erroneamente omesso di delibare gli ulteriori motivi di opposizione.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, i contribuenti hanno riproposto i motivi di ricorso.

Indi, l'appello è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.



1.Si mostra preliminarmente opportuno, sul piano logico, esaminare il primo dei motivi riproposti da parte appellata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.56 d.lgs.n.546/92.

I contribuenti hanno dedotto, anche in sede di gravame, l'illegittimità della

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