Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. XIX, sentenza 28/07/2022, n. 5645
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L'inammissibilità del ricorso è esclusa qualora il contribuente, pur non utilizzando strumenti telematici abbia consentito alle parti, all'autorità giudiziaria e quindi a tutte le parti del processo la conoscibilità dell'atto. La regolare costituzione della parte opposta (Agenzia delle Entrate) sana il vizio di procedibilità.
Pres.: Buono Massimo Est. Del Bene Adriano
L'inammissibilità del ricorso è esclusa qualora il contribuente, pur non utilizzando strumenti telematici abbia consentito alle parti, all'autorità giudiziaria e quindi a tutte le parti del processo la conoscibilità dell'atto. Nell'ambito degli atti processuali rilievo dirimente assume il concetto di scopo dell'atto che si ritiene conseguito ogniqualvolta l'atto risulta inserito nella sequenza procedimentale e ne è consentita la conoscibilità per il giudice e le altre parti, che non vedono pregiudicato il diritto alla difesa. La regolare costituzione della parte opposta sana il vizio di procedibilità.
Normativa di rif.: art. 156 comma 3 c.p.c.
Pres.: Buono Massimo Est. Del Bene Adriano
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