Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. XXXIII, sentenza 18/03/2008, n. 20
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Gli atti dei concessionari addetti alla riscossione sono distinti dagli atti dell'amministrazione finanziaria, per i quali soltanto vale il rinvio alla Legge 241/90. Le cartelle di pagamento non sono atti dell'amministrazione finanziaria. La sottoscrizione e la motivazione non sono condizioni di validita' dell'atto formato con modelli informatici ove vi sia espresso rinvio al presupposto atto di accertamento. L'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella di pagamento e' causa di nullita' solo per i ruoli consegnati a decorrere dal 1.6.2008
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Servizio Riscossione Tributi GEST - LINE s.p.a., ex GE.RI.CO. s.p.a. della provincia di Rovigo, notificava in data 29.07.03 alla soc. XXX di F. V. e P. L., cartella esattoriale portante l'iscrizione a ruolo di EURO 5.244,50 a titolo di maggior imposta TARSU e relativi interessi per l'anno d'imposta 2001. Proponeva tempestivo ricorso la societa' chiedendo l'annullamento della cartella perche': - decaduti i termini per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella nonche' per omessa allegazione dei ruoli;- priva di sottoscrizione, del soggetto responsabile e carente di motivazione stante la natura di atto amministrativo come precisato dall'art. 7 L. 212/00 e quindi in contrasto con il disposto dell'art. 3 L.241/90, che configura le condizioni di validita' degli atti amministrativi.
Si costituiva in giudizio il S.R.T. GEST - LINE e, contestando i motivi di ricorso relativi la notifica della cartella esattoriale, eccepiva la carenza di legittimazione in ordine alla fase relativa alla iscrizione a ruolo, essendo le attivita' concernente il ruolo circoscritte alla responsabilita' dell'ente impositore. La mancata sottoscrizione, la mancanza della motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento - osservava l'agente - non comportano nullita' della cartella perche' questa non puo' essere equiparata ad un atto amministrativo.
La Commissione Tributaria Prov.le di Rovigo, con sentenza del 8 giugno 2006, depositata il 2 agosto 2006, nel respingere le questioni sollevate in ordine alla formazione e notifica della cartella, accoglieva il ricorso compensando le spese tra le parti. La decisione si concentrava sulla mancanza della sottoscrizione e indicazione del responsabile, ritenendo tali motivi assorbenti di ogni altro e reputando la mancanza di tali requisiti formali sufficiente a dichiarare la nullita' della cartella impugnata.
L'agente della riscossione GEST - LINE s.p.a. impugnava la sentenza sostenendo che la cartella di pagamento non puo' essere assimilata ad un atto amministrativo in senso proprio poiche' e' emessa da un soggetto giuridico, non appartenente alla Pubblica Amministrazione ma sottoposto alla sua vigilanza (cfr. art. 5 D.Lgs. 112/99), che si limita a redigere le cartelle modo conforme al modello Ministeriale (art. 25 DPR 602/73 nella versione successiva alla novella del D.Lgs. 46/99). L'appellante riteneva pertanto erronea la sentenza dal momento che i decreti ministeriali del 29.6.1999 e del 11.9.2000 di approvazione dei modelli non contemplano tra i requisiti prescritti la sottoscrizione e/o la indicazione del responsabile della riscossione, ritenendo sufficiente a qualificare la provenienza della pretesa l'indicazione di agente della riscossione nell'intestazione dell'atto.
All'udienza del 4.3.2008 nessuno era presente per l'appellante ed il concessionario, era presente il difensore dell'Ufficio il quale ne chiedeva la estromissione dal giudizio. La causa trattenuta a sentenza era rinviata e decisa nella camera di consiglio del