Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XXIX, sentenza 27/06/2014, n. 1290
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L'integrazione del contradditorio di una società ordinato dai Giudici di primo grado ai fini di un corretto svolgimento del processo, chiamati a decidere sulle opposizioni promosse personalmente dai soci di detta società contro avvisi di accertamento derivanti da maggior reddito di partecipazione relativamente alle quote possedute della riddetta società, non comporta una remissione in termini della società la quale, non avendo proposto opposizione contro un avviso di accertamento Irap e Iva precedente a quelli contro i quali si sono opposti i soci, risulta decaduta e quindi l'accertamento è divenuto definitivo.
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