Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. II, sentenza 01/02/2005, n. 137
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Il TFR corrisposto anche sotto forma di BPF deve essere assoggettato, senza alcun dubbio, per intero a tassazione secondo la vigente normativa.
Sul provvedimento
Testo completo
PREMESSO IN FATTO CHE
1) con atto depositato il 21.6.1999 T.F. ha proposto ricorso avverso il
silenzio-rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio
maturato sull'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 37 del DPR
602/73 per ottenere il ricalcolo della ritenuta IRPEF sull'indennita' di
fine rapporto, come calcolata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, datore
di lavoro del ricorrente;
2) questi lamenta la illegittimita' delle predette ritenute alla fonte in
quanto i titoli di cui trattasi e i relativi interessi sono esenti da
imposte e tasse presenti e future, come disposto dall'art. 1, comma 3, del
R.D.L. 26.12.1924, n. 2106 e ribadito dall'art. 174 del DPR 156/73;
chiede
il rimborso di quanto trattenuto dal datore di lavoro;
in via subordinata
chiede che vengano tassati soltanto gli interessi in analogia a quanto
ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa;
chiede altresi'
la condanna dell'Ufficio al pagamento degli interessi sulle somme
indebitamente ritenute. Con
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