Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. III, sentenza 12/09/2022, n. 3775
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Merita accoglimento l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che, non costituitasi in 1° grado, ha prodotto la prova che al contribuente, prima della notifica della impugnata cartella di pagamento, erano stati notificati i relativi atti prodromici, avvalendosi dell'art. 58 comma secondo d.lgs. 546/92; norma riguardo alla quale più volte la Corte di Cassazione ha chiarito che il contenzioso tributario espressamente prevede e consente la produzione di documenti nuovi in appello; con la conseguenza che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, norma che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima con sentenza n. 199/2017. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale sent. n. 199/2017; Cass. nn. 3615/2019 e 29087/2018.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 4376/14/2021, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso del Sig. E. F. avverso la cartella di pagamento n.° 2982019000005445*****, nella parte relativa all'imposta di registro dovuta in relazione a sette atti di esecuzione mobiliare di cui alla sentenza n.° 2013/2014 del Tribunale di Roma. Lamenta la appellante che erroneamente la CTP ha ritenuto non provata la previa notifica al contribuente degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
notifica invece dimostrata come da documentazione allegata all'atto di appello. Nell'odierno giudizio non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello merita accoglimento,