Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XVII, sentenza 08/05/2015, n. 838

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Il disconoscimento della fotocopia della relata di notifica di un atto, attesa la ritualità del processo tributario, va effettuata con il ricorso in modo da onerare la parte alla produzione dell'originale, salva la facoltà del giudice di accertare la conformità anche "aliunde". Il disconoscimento effettuato con una memoria successiva non può che essere dichiarato tardivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XVII, sentenza 08/05/2015, n. 838
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 838
Data del deposito : 8 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Interpone appello parte contribuente avverso la decisione del giudice provinciale che ne ha respinto il ricorso quanto alla cartella esattoriale notificata il 19\5\2011 per l'esercizio 2003 con la quale si recuperavano a tassazione (addizionale IRPEF comunale e regionale) i contributi soggettivi ed integrativi che la parte privata aveva pagato alla Cassa Nazionale Forense e che aveva portato in detrazione. Al riguardo parte ricorrente pregiudizialmente assumeva la violazione del termine di cui all'art. 25 Dpr 600\73 per non recare, la cartella, oltre alla carenza di notifica, alcun riferimento all'atto presupposto e come comunque i fatti contestati si riferissero all'esercizio 2003 e quindi ad otto anni prima della notifica della cartella che ex se doveva ritenersi illegittima. Resisteva l'Ufficio che affermava la correttezza del proprio operato quanto alla indeducibilità dei contributi in questione e comunque contestando l'eccezione di decadenza, al riguardo assumendo come la cartella in questione fosse già stata oggetto di una prima (e regolare) notifica resa ex art. l40 c.p.c. effettuata il 31\10\2007, e quindi ampiamente nei termini ed a cui era seguito, da parte di Equitalia, un preavviso di fermo amministrativo del pari impugnato avanti la C.T.P. di Lucca che peraltro aveva provveduto ad annullare per illegittimità (sentenza n.15/5/05 del 26\1\2009) ed a cui era seguito, nel 2008, altro provvedimento di fermo amministrativo recante, quale atto presupposto, la stessa cartella (in termini di numerario) di quella oggi in discussione e che veniva ( il provvedimento di fermo) ancora dichiarato illegittimo dalla C.T.P. con sentenza passata in giudicato tanto che, a dire della parte privata, il Concessionario aveva formalmente dichiarato di desistere dalla pretesa (doc.6 in atti). Il giudice provinciale ha respinto il ricorso proprio sul presupposto della prima e regolare notifica della cartella esattoriale (quella notificata il 3 1\10\2007) tanto che il conseguente provvedimento di fermo amministrativo reso da Equitalia dovevasi ritenersi legittimo e doversi considerare quelli successivi mere ripetizioni, a tacere dell'infondatezza di merito in quanto i contributi integrativi versati alla Cassa Forense non potevano ritenersi deducibili perché versati dal cliente per il tramite del professionista. Si duole parte contribuente che lamenta come il giudice a quo abbia errato nel ritenere regolare la notifica della prima cartella esattoriale (31/10/2007) sul presupposto della produzione in di "mera copia fotostatica" del documento relativo al deposito presso la

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