Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXIX, sentenza 18/09/2001, n. 64

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In caso di cessione di azienda, la responsabilita' solidale tra l'alienante e l'acquirente, ai fini della TOSAP, non e' configurabile se i presupposti impositivi sono riferibili ad epoca precedente all'entrata in vigore del D.Lgvo 18/12/1997, n. 472, atteso che l'art. 25 di tale decreto esclude espressamente l'applicabilita' della nuova normativa ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Sussiste, in ogni caso, l'obbligo della preventiva escussione del cedente, come dispone l'art. 14.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XXIX, sentenza 18/09/2001, n. 64
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 64
Data del deposito : 18 settembre 2001
Fonte ufficiale :

Testo completo

 FATTO
Con atto di appello depositato il 20.12.2000;
la IMPRESA ========= S.p.A.
(con sede in ===== === ========, prov. di Milano) ha impugnato la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Sezione 44-a) n. 472/44/99
del 21.10.1999, con la quale e' stato parzialmente accolto (limitatamente al
riconoscimento delle somme gia' versate per il periodo gennaio-marzo 1994)
il ricorso, depositato il 30.9.1997, avverso l'avviso di accertamento n.
65/1996, emesso dal Comune di Roma e concernente TOSAP per l'anno 1994.
La vertenza trae origine da una occupazione di suolo pubblico in una
centrale zona di Roma (via ======== angolo via ===== ========), iniziata
nell'autunno 1992 e protrattasi fino al 1994, sulla base di un atto di
concessione e di un atto di proroga rilasciati alla "IMPRESA =========
S.p.A.".
Con avviso di accertamento emesso il 5.6.1997 e notificato il 25.6.1997, il
funzionario del Comune di Roma responsabile della TOSAP emetteva avviso di
accertamento d'ufficio per l'anno 1994, per un importo di lire 294.721.030,
a carico della "IMPRESA ========= S.p.A. con sede in Roma, viale =======
164".
Detta "IMPRESA ========= S.p.A. (peraltro, come detto, con sede in ===== ===
========) ricorreva, sostenendo la sua totale estraneita' alla vicenda, che
a suo dire riguardava altra societa' parzialmente omonima ("IMPRESA
========= =========== ======== S.p.A.");
la sentenza impugnata, invece,
riteneva non dimostrata tale estraneita', valutava corretta la tariffa
applicata, ed accoglieva il ricorso solo limitatamente al riconoscimento
delle somme gia' introitate dal Comune per il periodo gennaio-marzo 1994.
Con l'appello in esame, la IMPRESA ========= S.p.A. insiste nell'eccepire la
sua estraneita', esponendo in dettaglio le proprie vicende e quelle della
IMPRESA ========= =========== ======== S.p.A.: la prima (l'odierna
appellante) fu costituita il 13.7.1987 in forma di s.r.l., con la
denominazione "===== s.r.l." e sede in Desio (Milano);
il 26.10.1995 fu
posta in liquidazione volontaria;
in data 22.4.1996, revocata la
liquidazione, la ===== s.r.l. fu trasformata in "IMPRESA ========= S.p.A.",
con trasferimento della sede a Milano ed ampliamento dell'oggetto sociale;
in data 19.6.1996 acquisto' il ramo di azienda "lavori" della IMPRESA
========= =========== ======== S.p.A., che contemporaneamente muto' la
denominazione in quella di "===== ==== S.p.A." (con sede in viale =======
===, Roma), rimanendo titolare dei rapporti attivi e passivi non ricompresi
nell'ambito del ramo di azienda ceduto;
infine, la predetta "IMPRESA
========= S.p.A." trasferi' la sua sede a ===== === ========.
Da quanto precede, la "IMPRESA ========= S.p.A." (indicata nell'avviso di
accertamento con i propri numeri di codice fiscale e di partita IVA) deduce
la propria estraneita' di fatto ad una occupazione di suolo pubblico
risalente ad epoca anteriore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi