Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 23/05/2022, n. 4829
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. M., titolare della ditta individuale "A. M." esercente l'attività di "trasporto di merci su strada" cessata in data 1/7/2007, ha proposto ricorso, depositato il 22/5/2014, impugnando ravviso di accertamento n.------, emesso dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Palermo, ufficio controlli - relativo ad Iva, sanzioni ed interessi, con riferimento al periodo di imposta 2007, notificato il 27/12/2013, per l'importo complessivo di euro 90.755,00 (Iva euro 36.302,00, sanzioni euro 54.453,00).
Egli deduceva a sostegno del ricorso i seguenti motivi:
Nullità del processo verbale dell'atto di accertamento per attività di controllo e notifica dell'avviso di accertamento dopo la decadenza del termine previsto;
illegittimità dell'atto, emanato prima dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione;
L'irrogazione delle sanzioni è illegittima in quanto l'ufficio non ha effettuato alcun riferimento all'elemento soggettivo e non ha tenuto conto della buona fede del contribuente che ha effettuato la dismissione di beni strumentali nel contesto della cessazione dell'attività di impresa, senza alcun intento di evasione di imposta.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita opponendosi all'accoglimento del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Contro questa decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate la quale ha riproposto le deduzioni formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il contribuente si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento dei motivi di ricorso non accolti o assorbiti.
All'udienza del 2 maggio 2022 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all'eccezione di