Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXIII, sentenza 08/09/2022, n. 3435

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXIII, sentenza 08/09/2022, n. 3435
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Numero : 3435
Data del deposito : 8 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sxxxx S.r.l. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia relativamente a credito d'imposta per l'anno 2016.

L'oggetto del contendere riguarda la contestazione di indebita compensazione di un credito d'imposta per costi per ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 1 comma 280-283 L. 296/2006 del quale era titolare altro soggetto, la Bxxxx Jxxxx S.r.l.

In sede di ricorso la parte evidenziava che tra sé e Bxxxx Jxxxx S.r.l. era intercorsa una cessione di credito d'imposta, non notificata all'erario ma comunque comunicata mediante compilazione del quadro RU del modello Unico da parte di Bxxxx Jxxxx S.r.l.

La Commissione adita ha accolto il ricorso, condannando l'Ufficio a rifondere le spese di lite per tremila Euro. Il primo giudice rilevava che il credito di imposta maturato da Bxxxx Jxxxx S.r.l. era stato validamente ceduto a Sxxxx S.r.l., risultandone l'Amministrazione Finanziaria informata mediante la compilazione da parte del cedente del quadro RU della dichiarazione dei redditi. Precisava inoltre che in assenza di norme che lo escludano, il credito può essere ceduto e la ricorrente - una volta che lo aveva acquistato - poteva utilizzarlo in compensazione in quanto nella propria disponibilità.

Appella l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia rilevando che ai sensi dell'art. 3 DL 145/2013 il credito di imposta per ricerca e sviluppo non è cedibile a terzi, ma utilizzabile esclusivamente in compensazione, come previsto in via più generale dall'art. 43 bis DPR 602/1973. In ogni caso, la cessione non è opponibile all'Agenzia delle Entrate, non essendo stati rispettati l'art. 69 RD 2440/1932 e l'art. 1264 c.c., che ne prevedono la formazione con atto pubblico e la notifica alla Pubblica Amministrazione. Ritiene violato anche l'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in base al quale la compensazione può avvenire solo se credito e debito sono nella titolarità del medesimo soggetto. L'Ufficio replica poi alle ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dalla società contribuente, ritenendo inapplicabile l'art. 6 L. 212/2000, non trattandosi di disconoscimento di un credito di imposta ma di utilizzo di un credito di imposta altrui, e non sussistendo un obbligo di contraddittorio preventivo. La pretesa impositiva è inoltre validamente motivata ed infine rappresenta domanda nuova ed inammissibile quella avanzata in sede di memoria

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