Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 28/10/2019, n. 84
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Testo completo
Sulla scorta di processo verbale della Guardia di Finanza di Bressanone che ha verificato accrediti ritenuti non giustificati sui conti bancari intestati a P D, dipendente della stessa Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato qualificando i versamenti in contanti sui conti bancari quali redditi diversi e recuperando a tassazione diretta nell'anno di imposta 2012 l'importo di euro 106.803,00 calcolando le conseguenti maggiori imposte sui redditi, oltre interessi e sanzioni per un totale di euro 89.473,05.
Presentando ricorso avverso l'avviso di accertamento il contribuente eccepì la mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso, e nel merito la non tassabilità delle somme versate sui suoi conti bancari in quanto proventi da gioco d'azzardo, e comunque non specificati in una delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del TUIR.
La Commissione Tributaria di primo grado con sentenza 8.11-4.12.2018 n. 188 rigettò il ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe dato "prova concreta di tale assunto, limitandosi a produrre un'attestazione riepilogativa degli ingressi nei predetti casinò..." che proverebbe soltanto ".... che il ricorrente è un assiduo frequentatore delle case di gioco ... ma nulla dice in ordine ad eventuali vincite conseguite ed è lontana dal fornire una prova rigorosa, precisa e circostanziata, idonea a vincere la praesumptio iuris tantum sulla quale si fondano i rilievi dell'ufficio".
Contro la decisione di primo grado presenta appello il contribuente, censurando la sentenza innanzitutto nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità dell'avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato, e rilevando nel merito che gli accrediti erano dovuti ad una somma ricevuta a titolo di prestito mutuo bancario e soprattutto a vincite di gioco essendo egli nel periodo in questione stato soggetto a grave sindrome di ludopatia come peraltro contestato anche da provvedimento disciplinare del comandante della compagnia della Guardia di Finanza presso la quale prestava servizio e che era arbitraria ed errata la qualificazione delle entrate quali redditi diversi.
Si è costituita nel giudizio di secondo grado l'Agenzia delle Entrate, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto generico e non volto a sottoporre a critica la decisione dei giudici di primo grado, l'infondatezza del rilievo di nullità dell'avviso per mancata allegazione degli atti richiamati, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
In esito alla camera di