Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 20/06/2019, n. 42
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Testo completo
Svolgimento del processo
Con sentenza nr. 115/2018 la Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano respingeva il ricorso proposto da F. A. avverso l'avviso di liquidazione n. 17072000759, con il quale l'Agenzia delle Entrate in relazione all'atto di donazione dd. 11/11/2016 n. reg. 12966 recuperava l'imposta di registro sul maggiore imponibile scaturito dall'inclusione nel calcolo della franchigia ai sensi dell'articolo 2 comma 49 Legge 286/06 di una precedente donazione del 28 aprile 2006.
Avverso tale sentenza proponeva appello F A deducendo quali motivi l'illegittimità e infondatezza della pretesa tributaria essendo la donazione del 28 aprile 2000 stata posta in essere nel periodo in cui non esisteva alcuna imposta sulle donazioni che quindi, non andava inclusa nel coacervo, e l'illegittimità della liquidazione dell'imposta a carico di esso notaio non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3ter D.Lgs. 463/1997, trattandosi nel caso in esame di imposta complimentare e non principale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate resistendo ..
All'udienza pubblica del 31 maggio 2019 i rappresentanti delle parti si richiamarono alle deduzioni e conclusioni in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
Diritto
L'appello è infondato e va respinto.
In ordine al primo motivo d'appello si rileva che con le sentenze 24940/16, 26050/16, 1277/18 e 758/19 la Suprema Corte di Cassazione in relazione all'imposta di successione ha chiarito che l'istituto del coacervo non è più in vigore in quanto implicitamente abrogato dalla Legge 342/2000, che aveva modificato la disciplina della precedente imposta di successione mediante eliminazione delle aliquote progressive ed introduzione di un'unica aliquota con