Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 07/01/2015, n. 2

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Per l'inserimento catastale di un immobile nella categoria A/9 ("castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici") non è sufficiente che l'edificio sia sottoposto a vincolo storico-artistico, ma si richiedono specifiche e non comuni caratteristiche, tali da farlo considerare "patrimonio culturale della Nazione". Riferimenti normativi: n.p.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 07/01/2015, n. 2
Giurisdizione : Commissione Tributaria di second grado di Bolzano
Numero : 2
Data del deposito : 7 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 2/20 13 la Commissione di I grado ha respinto, con compensazione delle spese per "ledifficoltàinterpretative dellanormativa",il ricorso promosso dagli odierni appellanti , proprietari delle pp.m m. 1-10 della p.ed. 552 C.C. Merano, avverso due atti d i determinazione delle rendite catastali riguardanti tre delle suddette pp.mm., censite nelle classi A/2 e A/ 1O, e avverso ogni precedente atto di classamento relativo a tutte le pp.mm .

Gli istanti invocano di contro il. classamento dell'intera p.ed. nella categoria A/9 - ovvero "castelli, palazzidieminentipregiartisticiostorici"-, con condanna dell'Amministrazione provinciale al rimborso d i eventuali tributi pagati in eccedenza a decorrere dal periodo d'imposta 2012.

Ciò in base all'assunto che l 'edificio in questione - Villa M. -,costruito nel 1911 e sottoposto a vincolo di tutela exlege n. 1089/ 1939 con delibera della Giunta provinciale n. 539/ 1991, nonché casa natale del padre dell'autonomia S.M., denoti, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte - segnatamente della sentenza n. 1 I 445/1993 -, le caratteristiche intrinseche per essere considerato palazzo di tal fatta.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto corretto il classamento effettuato dal resistente Ufficio del Catasto, affermando che proprio in forza dell'i insegnamento della Cassazione sia da escludere l'attribuibilità della pretesa qualifica.

Questo il nucleo della formulata motivazione: trattasi "diunedificiodidimensionimedie,certamentenonimponenti,conunnumeropiuttostoesiguodiappartamenti,sicchénonpuòravvisarsinellaspecieilrequisitodellanotevolemoleunitariaenonpuòpertantoatale edificioriconoscersilaqualifica dipalazzo, con la conseguenza che,pur in presenzadell'ulteriorerequisitodelpregioartistico-storico,deveesseredisattesalarichiestadiclassamentonellacategoriaA/9".

Con il presente gravame si insiste nel sostenere che

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