Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 15/07/2019, n. 43

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 15/07/2019, n. 43
Giurisdizione : Commissione Tributaria di second grado di Bolzano
Numero : 43
Data del deposito : 15 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3/2019 pronunciata il 17 dicembre 2018 la Commissione tributaria di I grado di Bolzano accoglieva il ricorso presentato da W. R. M. contro l'avviso di accertamento n. TBDTTBDM00008 relativo all'anno di imposta 2012 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto al ricorrente l'accesso al beneficio degli incentivi fiscali sul rientro dei lavoratori in Italia di cui alla legge 30/12/2010 n. 238.

In particolare, l'accesso al beneficio era stato disconosciuto dall'Ufficio in quanto il W. non aveva mai trasferito ufficialmente la propria residenza in Austria mantenendovi solamente una residenza secondaria (Nebenwonsitz).

Riteneva il collegio che il W. possedesse i requisiti per accedere al beneficio anche sotto il profilo formale. In particolare, i Giudici di primo grado evidenziavano come la stessa Agenzia delle entrate riconosceva che, per accedere al beneficio, non era necessaria l'iscrizione all'AIRE, per cui, necessariamente, tra i beneficiari erano ricomprese le persone che avevano conservato una residenza anagrafica in Italia. Inoltre, l'irrilevanza del mantenimento da parte dei cittadini dell'Unione europea della residenza nel proprio paese di ordine sarebbe espressamente prevista dall'art. 2 della legge n. 238/2010. Infine, in tal senso si erano espresse numerose circolari della stessa Agenzia delle entrate.

Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle entrate con atto datato 28 marzo 2019 e depositato in data 8 aprile 2019. L'Agenzia evidenziava come, a prescindere dall'iscrizione o meno all'AIRE, la norma richiede espressamente un trasferimento di domicilio nonché residenza a colui che intenda usufruire del beneficio. Nel caso del W. un simile trasferimento non era possibile, avendo lo stesso mantenuto sempre la propria residenza anagrafica in Italia. L'Ufficio si richiamava al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione anagrafica concreta la residenza tributaria delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, sicchè l'eventuale trasferimento all'estero non rileva fino a quando non interviene la cancellazione dall'anagrafe di un comune italiano.

Con memoria depositata in data 30 maggio si costituiva il ricorrente, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. In particolare, il W. previo integrale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi