Commissione Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 31/12/2019, n. 110
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Testo completo
Il Comune di Silandro e i privati cointeressati A M, H A, P C, R A L e W J hanno proposto ricorso innanzi al giudice tributario avverso gli avvisi di liquidazione ed accertamento in epigrafe indicati con i quali l'Agenzia delle Entrate ha intimato il pagamento dell'imposta di registro della deliberazione n. 440/2014 della Giunta Comunale del Comune di Silandro che ha dato avvio alla procedura di modifica del piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13/1997 in quanto costitutivo di diritti edificatori a titolo oneroso, con applicazione altresì dì sanzioni per violazione dell'art. 69 del dpr n.131/1986.
La Commissione Tributaria di primo grado con sentenza 14.1.-13.2.2019 n. 22 ha accolto, previo rìunione, i ricorsi dei contribuenti, ritenendo in primo luogo che la tassazione dell'atto in esame era esclusa dall'art. l della tabella allegata al dpr n. 131/1986 dovendosi peraltro escludere la qualificazione dcii'atto per la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici a norma dell'art. 20 del Testo Unico dpr 131/1986 alla luce della modifica della citata disposizione con le legge di stabilità 2018 (n.205/2017) art. l comma 87 alla quale è stata attribuita natura di legge interpretativa nella successiva legge di stabilità (legge n 145/2018 art. l comma l 084), ritenendo in secondo luogo che riveste funzione interpretativa anche la disposizione del comma 88 dell'art. l della legge n. 205/2017 che estende l'agevolazione prevista dagli Artt. 20 legge n. 10/1977 e 32 dpr 601/1973 a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni, e ritenendo infme che la procedura prevista dell'art. 36 bis della legge urbanistica provinciale n.13/1997 appare perfettamente assimilabile alla convenzione urbanistica prevista dal successivo art.40 bis in ordine alla quale per giurisprudenza costante dei giudici tributari di Bolzano viene escluso il trasferimento del diritto reale.
Contro tale decisione insorge l'Agenzia delle Entrate con articolato atto di appello confutando le motivazioni della sentenza impugnata e chiedendone la riforma.
Si sono costituiti nel presente giudizio di secondo grado i contribuenti, esclusa H A, chiedendo il rigetto dell'appello.
In vista dell'udienza dì discussione l'appellante Agenzia ha depositato memoria illustrativa rilevando che la Corte di cassazione che sollevato questione di costituzionalità della modificazione dell'art. 20 del Testo Unico sull'imposta di registro richiamato dalla decisione impugnata chiedendo lo spostamento della trattazione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale, richiesta opposta dai contribuenti con memoria di replica alla pubblica udienza del 20.12.2019 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni insistendo sulle loro domande.
MOTIVI DELLA DECISIONEL'Agenzia delle Entrate ritiene che la deliberazione della Giunta Comunale di Silandro debba essere sottoposta all'imposta di Registro quale atto costitutivo di diritti edificatori che sconta 1'imposta di registro del 9% ai sensi dell'art. l della tariffa parte prima annessa al testo unico, oltre imposta ipotecaria.
I commi 2 e 3 dell'art. 36 bis della legge urbanistica provinciale dispongono:
(2) Zone di completamento esistenti possono essere ampliate in deroga al comma l tramite