CASE OF A.T. v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Sul provvedimento

Citazione :
CASE OF A.T. v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-212908
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA A.T. c. ITALIA

(Ricorso n. 40910/19)

SENTENZA

Art 8 -Vita familiare - Assenza di sforzi adeguati, sufficienti e rapidi da parte delle autorità nazionali per far rispettare il diritto di visita del ricorrente pronunciato per via giudiziaria - Opposizione della madre del bambino

STRASBURGO

24 giugno 2021

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa A.T. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:

  • Ksenija Turković, presidente,
  • Krzysztof Wojtyczek,
  • Alena Poláčková,
  • Péter Paczolay,
  • Raffaele Sabato,
  • Lorraine Schembri Orland,
  • Ioannis Ktistakis, giudici,
  • e da Renata Degener, cancelliere di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 40910/19) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. A.T. («il ricorrente»), che il 23 luglio 2019 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»),

la decisione di non divulgare l’identità del ricorrente,

le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 maggio 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. Il ricorso riguarda la dedotta impossibilità per il ricorrente di esercitare il suo diritto di visita nei confronti di suo figlio e di vederlo nelle condizioni stabilite dai tribunali. L'interessato lamenta una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare.

IN FATTO

  1. Il ricorrente è nato nel 1969 e risiede a Z.B., in Italia. È stato rappresentato degli avvocati M P e E N, del foro di Udine.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, dell’Avvocatura dello Stato.
  3. Dall’unione tra il ricorrente e L.R nacque un figlio, M.T., il 12 febbraio 2014. Il 19 aprile 2014, L.R lasciò la casa familiare con suo figlio, senza il consenso del ricorrente.
  4. Il 17 ottobre 2014 il ricorrente sporse denuncia

    contro

    L.R per sottrazione di minore.
  5. Il 29 gennaio 2015 il ricorrente adì il tribunale di Treviso in base agli articoli 315 e 317bis del codice civile lamentando delle difficoltà nell’esercizio del suo diritto di visita.
  6. Il 1° maggio 2015 il ricorrente sporse un’altra denuncia in quanto L.R gli impediva di vedere il figlio.
  7. Il 29 marzo 2016 fu depositata in cancelleria la relazione redatta a seguito di una perizia che era stata effettuata sul minore e sui genitori. Secondo l'esperto, il bambino subiva le conseguenze deleterie di una privazione di contatto con suo padre durante i primi tre anni della sua vita, periodo considerato importante per la formazione di legami di attaccamento tra un genitore e suo figlio. L.R non era favorevole ad un riavvicinamento tra il ricorrente e suo figlio. La perizia dava una valutazione positiva delle capacità genitoriali del ricorrente.
  8. Il 25 luglio 2016 il tribunale, basandosi sulla perizia effettuata sul bambino e su entrambi i genitori, affidò M.T. alle cure dei servizi sociali del comune di Mogliano Veneto e stabilì la residenza principale del bambino presso L.R Definì il diritto di visita del ricorrente e ordinò un percorso di sostegno psicologico per L.R
  9. L.R presentò reclamo avverso tale decisione.
  10. Il 27 dicembre 2016, senza aver preventivamente ottenuto il consenso del ricorrente né l’autorizzazione del tribunale, L.R si trasferì e si stabilì a Roma, a circa seicento chilometri dal domicilio del ricorrente.
  11. A partire da questo momento, il ricorrente non fu più in grado di vedere suo figlio a causa dell'opposizione di L.R
  12. Il 30 gennaio 2017 la corte d'appello di Venezia rigettò il reclamo presentato da L.R e stabilì che la residenza del bambino si trovava a Z. B. La suddetta corte confermò che la custodia del bambino era affidata ai servizi sociali di Mogliano Veneto e smentì che il trasferimento e l'insediamento a Roma fossero stati autorizzati, in quanto l’allontanamento in questione era di natura tale da impedire l'esercizio della bigenitorialità da parte del ricorrente.
  13. Nonostante la decisione del tribunale, L.R si rifiutò di ritornare a vivere a Z. B.
  14. Il 10 aprile 2017 i servizi sociali di Mogliano Veneto chiesero a L.R di conformarsi alla decisione della corte d'appello.
  15. Il 3 maggio 2017 il ricorrente presentò una denuncia penale per il reato di mancato rispetto di un provvedimento del giudice (articolo 388 del codice penale).
  16. In data non precisata, L.R propose un ricorso presso il tribunale di Roma per ottenere la custodia esclusiva del minore, nonostante le precedenti decisioni del tribunale e della corte d'appello di Treviso.
  17. Il 10 luglio 2017 il ricorrente adì il tribunale per i minorenni di Venezia (di seguito «il tribunale»), sostenendo che L.R si era trasferita senza il suo consenso e che, per questo motivo, gli era impossibile vedere suo figlio. Il ricorrente invitò il tribunale a pronunciarsi con urgenza e chiese che L.R fosse dichiarata decaduta dalla sua responsabilità genitoriale.
  18. L'11 luglio 2017 la procura della Repubblica chiese al tribunale di adottare le misure di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile. La procura si basò sulle relazioni redatte dai servizi sociali che indicavano che L.R non collaborava e denigrava il ricorrente. Inoltre, il bambino, che presentava un ritardo di linguaggio, non era seguito da un logopedista, nonostante le istruzioni che erano state impartite a L.R
  19. Il 22 agosto 2017, sapendo che il bambino era stato ricoverato, il ricorrente si recò a Roma ma gli fu impedito di vederlo nonostante l'intervento della polizia.
  20. Il 6 gennaio 2018 il ricorrente si recò a Roma per vedere il bambino, come previsto, ma al suo arrivo non trovò nessuno. Fece constatare questa situazione dai carabinieri e sporse denuncia.
  21. Durante il 2018, il ricorrente fu in grado di vedere suo figlio qualche volta durante i ricoveri del bambino a Roma, ma in presenza di L.R e dei genitori di quest’ultima.
  22. Nonostante i numerosi solleciti del ricorrente, il tribunale di Venezia si pronunciò solo due anni dopo. Con decreto del 25 febbraio 2019, il tribunale, chiamato a valutare se il comportamento di L.R, che si era trasferita a Roma senza il consenso del ricorrente e del giudice, fosse stato pregiudizievole per il minore, si espresse come segue:

«Il tribunale non contesta la decisione di L.R [di trasferirsi] perché è evidente che un genitore separato conserva il diritto si spostarsi liberamente sul territorio e di seguire le proprie aspirazioni e i propri interessi. Ciò che si contesta è il fatto che il trasferimento definitivo in una città lontana dalla residenza del padre venga motivato dalla madre come una necessità per assicurare cure mediche al bambino che potrebbero essere prestate anche [nella sua regione di origine] strumentalizzando così la patologia del figlio. È del pari evidente che la distanza geografica tra genitori separati rende più difficile al genitore non convivente mantenere significative relazioni con il figlio, soprattutto nei primi anni di vita del bambino.»

  1. Il tribunale constatò che L.R si era opposta al mantenimento del rapporto tra il ricorrente e suo figlio, che non aveva mai permesso al ricorrente di essere presente nella vita del bambino, e che, con il suo comportamento, arrecava pregiudizio a quest’ultimo. Constatò anche che L.R denigrava il ricorrente, che non faceva seguire il bambino da specialisti, contrariamente a quanto le avevano raccomandato i servizi sociali, e che si rifiutava anche di far vaccinare il bambino, il quale non poteva quindi essere iscritto alla scuola materna. Concluse che tale comportamento era pregiudizievole per il bambino, ma rilevò che era la conseguenza del conflitto tra L.R e il ricorrente. Il tribunale ritenne che non fosse nell'interesse del minore trasferire la sua residenza principale presso il ricorrente o essere allontanato da L.R
  2. Di conseguenza, il tribunale decise di limitare la responsabilità genitoriale di L.R, e affidò il bambino alle cure dei servizi sociali del comune di Roma ordinando loro di prevedere un percorso di accompagnamento psicologico per il bambino e L.R, di predisporre un calendario di incontri tra il ricorrente e il bambino, di cercare una mediazione tra il ricorrente e L.R, e di segnalare al procuratore qualsiasi inosservanza delle prescrizioni del tribunale da parte di L.R
  3. Furono previsti degli incontri di un’ora ogni quindici giorni.
  4. Il 10 marzo 2019 il ricorrente inviò una e-mail ai servizi sociali per conoscere il nome della persona che doveva seguire suo figlio. Non ricevette alcuna risposta.
  5. Lo stesso giorno, inviò una e-mail all’operatore del comune di Roma incaricato del caso per comunicargli che, nonostante le istruzioni impartite dal tribunale, L.R non rispondeva alle sue telefonate e non lo informava dello stato di salute di suo figlio e che, inoltre, non era stato previsto alcun incontro.
  6. Il 28 marzo 2019 il ricorrente inviò un messaggio alla responsabile dei servizi sociali. Fu informato che non c'era personale disponibile per supervisionare gli incontri.
  7. Le sue e-mail inviate ai servizi sociali il 22 e il 27 aprile 2019 rimasero senza risposta.
  8. L'11 giugno 2019 il ricorrente poté incontrare la responsabile dei servizi sociali. Il 19 agosto 2019, egli comunicò ai servizi sociali che L.R aveva cambiato la residenza del bambino senza informarlo.
  9. Nel settembre 2019, mentre L.R si opponeva ancora agli incontri, fu trovato un accordo su un regime di due visite al mese.
  10. Il primo incontro tra il ricorrente e suo figlio ebbe luogo il 24 ottobre 2019, sette mesi dopo il decreto del tribunale di Venezia.
  11. L'incontro di novembre non ebbe luogo perché L.R si rifiutò di condurvi il bambino.
  12. Il 28 novembre 2019 fu aperto il processo penale
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