CASE OF D.S. v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Il provvedimento riguarda la causa D.S. c. Italia, emesso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente ha presentato un ricorso contro la Repubblica italiana per l'esecuzione tardiva di una decisione interna definitiva che gli aveva riconosciuto un diritto di essere risarcito per una infezione post-trasfusionale. Il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto di accesso a un tribunale, sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, nonché la violazione del suo diritto di proprietà, sancito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi del ricorso previsto dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 e ha eccepito il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. La Corte ha dichiarato la ricevibilità del ricorso e ha ritenuto che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Ha quindi condannato lo Stato italiano a versare al ricorrente una somma a titolo di danno morale e di spese sostenute per i procedimenti dinanzi alle giurisdizioni interne.

Sul provvedimento

Citazione :
CASE OF D.S. v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-212910
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA D.S. c. ITALIA

(Ricorso n. 14833/16)

SENTENZA

Art 6 § 1 - Accesso a un tribunale - Art 1 P1 - Rispetto dei beni - Esecuzione tardiva, quasi nove anni dopo la sua adozione, di una decisione interna definitiva che ha accolto la domanda di indennizzo per una infezione post-trasfusionale

STRASBURGO
24 giugno 2021

DEFINITIVA
24/09/2021

 

Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma

Nella causa D.S. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:

  • Péter Paczolay, presidente,
  • Krzysztof Wojtyczek,
  • Alena Poláčková,
  • Erik Wennerström,
  • Raffaele Sabato,
  • Lorraine Schembri Orland,
  • Ioannis Ktistakis, giudici,
  • e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso (n. 14833/16) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. D.S. («il ricorrente»), che il 31 dicembre 2015 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

Vista la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») le doglianze relative all’articolo 6 § 1 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione,

Vista la decisione di non divulgare l’identità del ricorrente,

Viste le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 1o giugno 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. Il ricorso riguarda l’esecuzione tardiva di una decisione interna definitiva che ha riconosciuto al ricorrente un diritto di essere risarcito per il danno da lui subito per una infezione post-trasfusionale.

IN FATTO

  1. Il ricorrente è nato nel 1962 a Rocca di Papa. È stato rappresentato dall’avvocatoG. Lana.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo ex co-agente, M.G. Civinini.
  3. Nel 1999 il ricorrente avviò un procedimento civile dinanzi al tribunale di Roma contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento del danno che riteneva di aver subìto a seguito di un’infezione post-trasfusionale avvenuta nel 1980.
  4. Con sentenza del 14 giugno 2001, il tribunale accolse la domanda del ricorrente e condannò il Ministero della Salute a risarcire il ricorrente versandogli una somma da quantificare nell’ambito di un procedimento separato. Con sentenza del 12 gennaio 2004, la corte d’appello di Roma confermò la decisione di primo grado.
  5. Il Ministero della Salute propose ricorso per cassazione. Il ricorrente presentò un controricorso il 6 aprile 2005. Con sentenza dell’11 gennaio 2008, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, annullò la sentenza della corte d’appello e rinviò la causa ad un’altra sezione della medesima corte.
  6. Con una sentenza del 23 febbraio 2015, la nuova sezione della corte d’appello respinse il ricorso del Ministero. Questa sentenza fu notificata al Ministero il giorno stesso.
  7. Nel frattempo, il 4 ottobre 2005, il ricorrente aveva avviato un nuovo procedimento civile dinanzi al tribunale di Roma al fine di ottenere la quantificazione della somma alla quale aveva diritto.
  8. Con una sentenza provvisoriamente esecutiva del 21 gennaio 2011, il tribunale di Roma riconobbe al ricorrente la somma di 251.732,38 EUR.
  9. Il ricorrente e il Ministero della Salute interposero appello. Con una sentenza del 14 gennaio 2017 che divenne definitiva il 22 dicembre 2017, la corte d’appello di Roma respinse il ricorso del Ministero della Salute e confermò la sentenza di primo grado.
  10. Secondo le informazioni fornite dalle parti, la sentenza fu eseguita il 31 gennaio 2019.

IL QUADRO GIURIDICO INTERNO PERTINENTE

  1. Il capo IV del codice di procedura civile (Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze) contiene il seguente articolo:

Articolo 282

«La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.»

IN DIRITTO

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