MOHAMMED HASSAN AND OTHERS v. THE NETHERLANDS AND ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
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Testo completo
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da S Lucidi, funzionario linguistico. Revisione a cura di Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 40524/10
Naima MOHAMMED HASSAN
e altri 9 ricorsi
contro
Paesi Bassi e Italia
(si veda elenco allegato)
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita il 27 agosto 2013 in una Camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Guido Raimondi,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati proposti contro i Paesi Bassi e l’Italia tra il 19 luglio 2010 e il 14 febbraio 2013,
Viste le misure provvisorie indicate nei ricorsi al Governo olandese ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e considerato il fatto che tali misure provvisorie sono state adottate,
Viste le osservazioni sui fatti presentate dal Governo olandese e/o dal Governo italiano e i commenti presentati in risposta dai ricorrenti,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:
IN FATTO
1. Un elenco dei ricorrenti è disponibile in appendice. Il Governo olandese è rappresentato dal suo agente, R.A.A. Böcker, e/o dal suo agente supplente, L. Egmond, entrambi del Ministero degli Affari Esteri. Il Governo italiano è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
A. Le circostanze dei casi di specie
2. I fatti della causa, come esposti dai ricorrenti, dal Governo italiano e dal Governo olandese, si possono riassumere come segue. Alcuni fatti sono contestati dalle parti.
1. Ricorso n. 4052410
3. La ricorrente, cittadina somala, è nata nel 1985 e proviene da Adado (Somalia centrale). All’epoca della presentazione del ricorso si trovava a Middelburg, nei Paesi Bassi. È rappresentata dinanzi alla Corte dall’avv. M. Stoetzer-van Esch, del foro di Lent.
4. La ricorrente entrava in Italia il 1o marzo 2009, approdando sulla costa siciliana. La suddetta veniva trasferita presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo - “CARA” - di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Il 10 marzo 2009, assistita da un interprete, la ricorrente presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Foggia, dichiarando, inter alia, di essere nubile. L’audizione dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia era programmata per il 13 maggio 2009.
5. Il 7 aprile 2009, il centro di accoglienza di Borgo Mezzanone informava la Prefettura di Foggia, la Questura di Foggia e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che la ricorrente e altre nove persone si erano allontanate dal centro.
6. Con decisione del 25 febbraio 2010, avendo osservato che la ricorrente si era allontanata per destinazione ignota, come confermato dalla locale Questura il 6 maggio 2009, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia rigettava la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente.
7. Nel frattempo la ricorrente si era recata nei Paesi Bassi, dove era giunta all’inizio di maggio del 2009 e dove presentava domanda di asilo il 15 maggio 2009. Il 7 settembre 2009 l’esame e il confronto delle impronte digitali della ricorrente, operato nel sistema Eurodac dalle autorità olandesi, generava una “risposta pertinente”, dalla quale emergeva che la ricorrente era stata registrata a Foggia il 3 marzo 2009.
8. In occasione della prima audizione dinanzi alle autorità olandesi competenti in materia di immigrazione, tenutasi l’8 luglio 2009, la ricorrente affermava, inter alia, di aver contratto matrimonio il 5 maggio 2007, che suo marito si chiamava N Y H e che non avevano figli. Lo aveva visto l’ultima volta ad Adado e riteneva che si trovasse ancora lì. Spiegava di essere giunta in Italia passando per l’Etiopia, il Sudan e la Libia. Riferiva che il 28 febbraio 2009 si era recata insieme ad altre persone in Italia dalla Libia a bordo di un’imbarcazione e che la traversata era durata due giorni, confermando di aver presentato domanda di asilo in Italia. Dichiarava di non aver ottenuto un permesso di soggiorno in Italia e che – dopo una permanenza di un mese in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Foggia – si era trasferita a Napoli e successivamente a Torino, da dove si era poi recata nei Paesi Bassi, dove era giunta il 5 o il 10 maggio 2009.
9. In occasione della successiva audizione della ricorrente dinanzi alle autorità olandesi competenti in materia di immigrazione, tenutasi il 9 settembre 2009, ella dichiarava, inter alia, di aver lasciato la Somalia in quanto un membro di una delle bande di predatori, note con il nome di moryaan, la importunava nonostante sapesse che era sposata. Quando ella aveva respinto le sue avances, l’uomo si era presentato insieme a un altro nel ristorante della madre della ricorrente, dove tentava di sequestrare quest’ultima. L’altro uomo aveva poi sparato alla madre, uccidendola. Alcuni giorni dopo, suo fratello aveva sparato e ucciso sia l’uomo che l’aveva molestata, sia quello che aveva ucciso sua madre. A quel punto, la suddetta aveva lasciato la Somalia. Durante la traversata in mare dalla Libia all’Italia, la ricorrente aveva scorto a bordo il cugino dell’assassino di sua madre ed egli l’aveva riconosciuta. Anche quest’ultimo aveva soggiornato presso il centro per richiedenti asilo di Foggia, e la ricorrente aveva capito che egli si trovava lì per vendicarsi di lei e della sua famiglia e che anche il fratello dell’assassino di sua madre si trovava in Italia. Questo era il motivo per il quale si era allontanata dal centro per richiedenti asilo e si era recata nei Paesi Bassi, senza informarne le autorità italiane.
10. Il 9 febbraio 2010 le autorità olandesi chiedevano alle autorità italiane di riprendere in carico la ricorrente ai sensi dell’articolo 16 § 1(c) del Regolamento del Consiglio (C) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (“il Regolamento Dublino"). Dal momento che le autorità italiane non rispondevano alla richiesta entro il termine di due settimane, ai sensi dell’articolo 20 § 1 del Regolamento Dublino si riteneva che vi avessero implicitamente aderito.
11. Il 2 marzo 2010 la domanda di asilo presentata dalla ricorrente nei Paesi Bassi veniva rigettata dal Ministro della Giustizia (Minister van Justitie), il quale statuiva che, ai sensi del Regolamento Dublino, competente a esaminare la domanda di asilo era l’Italia. Il Ministro rigettava l’argomento della ricorrente che i Paesi Bassi non potevano fare affidamento sul principio della reciproca fiducia tra Stati (nterstatelijk vertrouwensbeginsel) in relazione all’Italia, in quanto, secondo la ricorrente, sussistevano sufficienti elementi concreti per dedurre che l’Italia non rispettava i propri obblighi derivanti da trattati internazionali verso i richiedenti asilo e i rifugiati. Il Ministro rigettava inoltre l’argomentazione della ricorrente secondo cui ella avrebbe rischiato di essere sottoposta in Italia a trattamenti in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
12. Il 20 maggio 2010, la ricorrente si univa in matrimonio con il sig. M.A.H., cittadino somalo, con cerimonia islamica tradizionale celebrata a Rotterdam. Nel fascicolo non risulta che questo matrimonio religioso sia stato preceduto da un matrimonio civile contratto dinanzi a un ufficiale dello stato civile (ambtenaar van de burgerlijke stand), come previsto dal diritto interno olandese (si veda infra §§ 160-161).
13. L’impugnazione della ricorrente del 2 marzo 2010 avverso questa decisione e la sua contestuale richiesta di adozione di una misura provvisoria venivano rigettate in data 14 luglio 2010 dal giudice per i provvedimenti d’urgenza (voorzieningenrechter) del Tribunale regionale (rechtbank) dell’Aja con sede a Zutphen. Il giudice non esaminava le argomentazioni della ricorrente basate sull’articolo 8 della Convenzione, ritenendo che - data la netta distinzione operata nella Legge sugli stranieri del 2000 (Vreemdelingenwet 2000) tra permessi di soggiorno per motivi di asilo e permessi di soggiorno ordinari – la procedura di asilo non consentisse al giudice di prendere in considerazione tali argomentazioni.
14. Il 22 luglio 2010, la ricorrente presentava un’ulteriore impugnazione dinanzi alla Divisione della giurisdizione amministrativa (Afdeling Bestuursrechtspraak) del Consiglio di Stato (Raad van State). Con sentenza del 24 novembre 2011, la Divisione della giurisdizione amministrativa accoglieva l’impugnazione. Essa osservava che la ricorrente si era basata sin dall’inizio su documenti riportanti informazioni generiche e segnatamente, inter alia, su due articoli pubblicati nella newsletter (olandese) in tema di