CASE OF DI FEBO v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Sul provvedimento

Citazione :
CASE OF DI FEBO v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-212906
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DI FEBO C. ITALIA

(Ricorso n. 53729/15)

SENTENZA

STRASBURGO

17 giugno 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Di Febo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Alena Poláčková, presidente,
Péter Paczolay,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso (n. 53729/15) presentato contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Guglielmo Di Febo («il ricorrente»), che, il 20 ottobre 2015, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

Vista la decisione di informare il governo italiano («il Governo») della doglianza relativa all’equità del procedimento,

Viste le osservazioni delle parti,

Vista la decisione con la quale la Corte ha respinto l’opposizione del Governo all’esame del ricorso da parte di un comitato,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 25 maggio 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE



1. Il ricorso riguarda la condanna penale in appello del ricorrente, che era stato assolto in primo grado. La giurisdizione di appello lo ha riconosciuto colpevole senza avere proceduto a una nuova audizione del principale testimone a carico. Il ricorrente invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

IN FATTO



2. Il ricorrente è nato nel 1947 e risiede a Montesilvano. È stato rappresentato dall'avv. G. Stellato.



3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia.



4. Il ricorrente era insegnante in una scuola media. Fu accusato di avere aggredito sessualmente, durante una gita scolastica, C.S., un'alunna che aveva allora tredici anni, e di avere poi avuto con lei per parecchi mesi una relazione sentimentale durante la quale ebbero rapporti sessuali. Il 24 ottobre 2008, il ricorrente fu rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Pistoia.



5. Durante il dibattimento, il tribunale interrogò numerosi testimoni, tra cui C.S. Poiché quest'ultima aveva diciassette anni, fu predisposto un paravento per garantire la sua audizione protetta.



6. Con una sentenza emessa il 26 gennaio 2010 il tribunale di Pistoia assolse il ricorrente, considerando che, sebbene l'esistenza per oltre due anni di una relazione sentimentale di natura erotica tra lui e C.S. fosse stata dimostrata dalle diverse testimonianze e dalle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, i due episodi di abusi sessuali che gli erano ascritti nel capo di imputazione, invece, non erano stati dimostrati. Il tribunale ritenne che la versione del ricorrente non fosse credibile, ma osservò che C.S. era l'unica testimone diretta dei presunti abusi sessuali, e che le dichiarazioni fatte da quest'ultima erano state in parte smentite dalle testimonianze di due sue amiche, N.M. e S.L., con le quali si era confidata all'epoca dei fatti. Il tribunale considerò, inoltre, che la versione di C.S. presentava varie incoerenze, che attribuì ai sentimenti che quest'ultima provava per il ricorrente, e alla sua volontà di non nuocergli. Il tribunale considerò che tali incoerenze inficiavano la credibilità di C.S. e che, in queste condizioni, le dichiarazioni di quest'ultima non fossero sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza.

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