CASE OF ANTONIO MESSINA v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Sul provvedimento

Citazione :
CASE OF ANTONIO MESSINA v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-155914
Data del deposito : 24 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa M S, funzionario linguistico, e rivista con R C, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE



CAUSA

Antonio Messina c. ITALIA


(Ricorso n. 39824/07)

SENTENZA

STRASBURGO

24 marzo 2015

 

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Antonio Messina c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, giudici,
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 marzo 2015,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 39824/07) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Antonio Messina («il ricorrente»), ha adito la Corte il 28 agosto 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2.  Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
3.  Invocando l’articolo 5 §§ 1 a) e 5 della Convenzione, il ricorrente affermava, tra l’altro, di avere espiato una pena superiore a quella che avrebbe scontato se gli fosse stata concessa più rapidamente una liberazione anticipata.
4.  Il 6 dicembre 2010 i motivi di ricorso relativi all’articolo 5 §§ 1 a) e 5 della Convenzione sono stati comunicati al Governo.
5.  Nelle sue prime osservazioni sul merito, depositate il 18 aprile 2011, il Governo indicava che la procura aveva chiesto la revoca della decisione con cui era stata concessa la liberazione anticipata. Aggiungeva che il procedimento era pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza, e dunque non era in grado di rispondere ai quesiti posti dalla Corte in sede di comunicazione del ricorso.
6.  Il 14 settembre 2011 il Governo ha richiamato l’attenzione della Corte sul fatto che avrebbe dovuto attendere l’esito dell’udienza del 4 ottobre 2011 prima di inviare le proprie osservazioni.
7.  Il 22 novembre 2011 il ricorrente ha informato la Corte che, il 4 ottobre 2011, il tribunale aveva deciso di rigettare la domanda di revoca della procura.
8.  Poiché il Governo non ha fatto seguito alla sua lettera del 14 settembre 2011, la Corte lo ha informato il 14 novembre 2012 che avrebbe deliberato sulla causa che era istruita.
9.  Con lettera dell’11 dicembre 2012 il Governo trasmise una copia della decisione del tribunale di sorveglianza e chiese alla Corte «di voler prendere in considerazione questa circostanza che [suffragava] le conclusioni che aveva sottoposto nelle sue osservazioni del 18 aprile 2011».

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

10.  I fatti di causa, come presentati dalle parti, si possono riassumere come segue.
11.  Il ricorrente è nato nel 1946 ed è residente a Bologna.
12.  È stato condannato a varie pene per reati gravi. Dal fascicolo risulta che la sua ultima condanna è stata pronunciata dalla corte d’assise d’appello di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso (articolo 416bis del codice penale) con una sentenza del 31 gennaio 2001 divenuta definitiva il 17 febbraio 2003.
13.  Il ricorrente afferma di essere stato detenuto nei periodi seguenti: dal 12 gennaio 1976 al 9 giugno 1978;
dal 18 ottobre 1985 al 25 maggio 1987;
dal 21 febbraio al 26 giugno 1990;
dal 13 agosto 1993 all’8 ottobre 2007.

14.  Con decisione resa il 25 ottobre 1999 (n. 8390/99), il tribunale di sorveglianza di Napoli concesse al ricorrente una liberazione anticipata di novanta giorni in riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 23 maggio 1998 e il 23 maggio 1999.
15.  L’11 giugno 2003 il tribunale di sorveglianza di Bologna concesse al ricorrente una liberazione anticipata di trecentosessanta giorni in riferimento a otto semestri per il periodo compreso tra il 1998 e il 2003.
16.  In data non precisata il ricorrente chiese una nuova liberazione anticipata in riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998.
Con una decisione resa il 17 giugno 2004 (n. R.G. 1627/03), tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva partecipato attivamente ai programmi di reinserimento sociale, il magistrato di sorveglianza di Bologna, R.R., concesse una liberazione anticipata di novanta giorni calcolata sul periodo compreso tra il 23 maggio 2003 e il 23 maggio 2004. Il magistrato rigettò la domanda per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998 poiché, per il periodo compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998, il ricorrente era stato condannato dalla corte d’assise d’appello di Palermo per un reato commesso dopo il 23 maggio 1998 (associazione per delinquere di tipo mafioso).
17.  Il 3 settembre 2004 il ricorrente adì il tribunale di sorveglianza di Bologna, argomentando che il rigetto della sua domanda da parte del magistrato di sorveglianza sarebbe stato fondato su una constatazione erronea, ossia la perpetrazione di un reato dopo il 1998.
18.  Con una decisione resa il 21 ottobre 2004 (n. R.T.S. 3531/04), il tribunale, prendendo in considerazione soltanto il periodo compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 9 giugno 1978, rigettò la domanda in quanto il ricorrente avrebbe commesso altri reati.
19.  Il 6 novembre 2004 il ricorrente presentò ricorso per cassazione e, con una sentenza depositata il 25 maggio 2005 (n. 19864/05), ottenne la cassazione della decisione del tribunale a causa: a)  dell’assenza di motivazione per quanto riguarda l’individuazione dei reati commessi;
b)
  dell’assenza di valutazione dell’eventuale impatto di tali reati sulla decisione di concedere la liberazione anticipata;
c)
  del fatto che il giudice non ha tenuto conto della partecipazione del ricorrente ai programmi di reinserimento sociale. La causa fu rinviata dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame.
20.  Con un provvedimento emesso il 9 dicembre 2005, la procura ricalcolò la durata della detenzione che il ricorrente doveva ancora scontare. Da questo documento risulta che i reati per i quali il ricorrente era stato condannato dalla corte d’assise d’appello di Palermo erano stati commessi fino al mese di settembre 1989 e non 1998.
21.  Con sentenza resa il 28 settembre 2006 (n. R.T.S. 3199/05), il tribunale di sorveglianza di Bologna, presieduto dal giudice R.R., confermò la decisione del 21 ottobre 2004 in quanto, secondo il casellario giudiziale del ricorrente, il reato per il quale quest’ultimo era stato condannato dalla corte d’assise di Palermo era stato commesso fino al mese di settembre 1998.
22.  Il 3 ottobre 2006 il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Da una parte, egli affermava di avere diritto alla liberazione anticipata rispetto ai semestri successivi al 1993 e, dall’altra, denunciava l’esistenza di un errore per quanto riguarda la data da considerare relativamente alla perpetrazione del reato in questione (settembre 1989 e non settembre 1998). Egli indicava che quest’ultima circostanza era dimostrata da vari documenti: la sentenza della corte d’assise d’appello di Palermo del 31 gennaio 2001, il provvedimento emesso il 9 dicembre 2005 dalla procura relativo alla determinazione della pena residua e i dati annotati nel registro matricola. Infine, il ricorrente attribuì al tribunale una mancanza di imparzialità derivante, secondo lui, dalla presenza, nella sua composizione, del giudice R.R.
23.  Con una decisione depositata il 6 luglio 2007 (n. 26132/07) l’alta giurisdizione, senza alcuna motivazione relativa alla doglianza riguardante la dedotta imparzialità, respinse il ricorso, ritenendo che la perpetrazione del reato di associazione di tipo mafioso sarebbe potuta continuare ben oltre il 1993, in quanto lo stato di detenzione non esclude, in linea di principio, la possibilità di commettere un reato di questo tipo.
24.  Il 4 giugno 2007 il ricorrente presentò una nuova domanda di liberazione anticipata.
25.  Il 12 luglio 2007 il casellario giudiziale del ricorrente fu modificato: da tale documento risulta che i reati per i quali il ricorrente era stato condannato dalla corte d’assise d’appello di Palermo erano stati commessi fino al mese di settembre 1989.
26.  Con una decisione depositata l’8 ottobre 2007 (n. 807/07, n.

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