CASE OF JESSICA MARCHI v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
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Testo completo
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA JESSICA MARCHI c. ITALIA
(Ricorso n. 54978/17)
SENTENZA
Art 8 - Vita privata - Revoca dell'affidamento a «rischio giuridico» di adozione presso la ricorrente e trasferimento del minore in un'altra famiglia, motivati dal suo interesse superiore - Assenza di vita familiare tenuto conto della mancanza di qualsiasi legame biologico, della breve durata della relazione (un anno) e dell'accettazione di un «rischio giuridico» da parte della ricorrente quando le era stato affidato il minore - Vita privata tenuto conto del diritto al rispetto della decisione di diventare genitore e dello sviluppo personale attraverso questo ruolo - Motivi pertinenti e sufficienti - Esame attento e approfondito - Giusto equilibrio tra gli interessi in causa - Partecipazione della ricorrente al procedimento
STRASBURGO
27 maggio 2021
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa J M c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:
Ksenija Turković, presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 54978/17) proposto contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la sig.ra J M («la ricorrente»), che il 31 luglio 2017 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») i motivi di ricorso relativi agli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione,
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 20 aprile 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- Nel suo ricorso, la ricorrente sosteneva di essersi trovata nell'impossibilità di proporre opposizione avverso la decisione del tribunale per i minorenni che revocava l'affidamento «a rischio giuridico» di adozione del minore da lei provvisoriamente accolto per un anno.
IN FATTO
- La ricorrente è nata nel 1984 e risiede a Trento. È stata rappresentata dall'avvocato A. Schuster.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo ex agente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, Spatafora, e dal suo ex co-agente, M. G. Civinini.
- IL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ RIGUARDANTE L.
- Nel 2015 fu avviato un procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni di Milano (di seguito «il tribunale di Milano») ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono del minore L.
- Il 18 aprile 2016 il tribunale di Milano dichiarò lo stato di abbandono e di adottabilità del bambino. La madre biologica dell'interessato impugnò questa sentenza.
- Con sentenza del 29 luglio 2017, la corte d'appello confermò la sentenza del tribunale di Milano che dichiarava lo stato di adottabilità del minore.
- Il 10 novembre 2017 la sentenza relativa allo stato di adottabilità del minore divenne definitiva, in quanto la madre biologica non aveva proposto ricorso per cassazione.
- L'AFFIDAMENTO DI L. ALLA RICORRENTE
- Nel 2014 la ricorrente e suo marito presentarono dinanzi al tribunale di Milano una domanda di adozione nazionale,
- Essendo stato avviato il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di L. (paragrafo 4 supra), il 20 luglio 2016, il tribunale di Milano, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, dispose l'affidamento del minore, che all'epoca aveva diciotto mesi, alla ricorrente e a suo marito, in un contesto preadottivo con rischio giuridico. La decisione fu comunicata ai servizi sociali di Trento.
- Il 14 aprile 2017 il marito della ricorrente fu arrestato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi convertita in arresti domiciliari presso i suoi genitori per pedopornografia e abusi sessuali su minori.
- I servizi sociali, informati dalla ricorrente della situazione della famiglia, fecero rapporto al tribunale di Milano.
- Il 10 maggio 2017 il tribunale di Milano sentì il tutore e il curatore del minore.
- Il 17 maggio 2017 il suddetto tribunale sentì la ricorrente in merito alle condizioni di affidamento del minore e al rapporto che lei e suo marito avevano con quest'ultimo. La ricorrente dichiarò che intendeva separarsi da suo marito e continuare a occuparsi del bambino.
- All'udienza del 24 maggio 2017, i servizi sociali informarono il tribunale di Milano che la ricorrente era disposta ad accompagnare il minore nell'ambito del suo affidamento a una nuova famiglia. Il tribunale di Milano ordinò la ricerca di una nuova famiglia affidataria.
- Con un ricorso presentato il 29 maggio 2017, la ricorrente chiese al tribunale di Milano di continuare a mantenere il minore presso di sé.
- Il 7 giugno 2017 il tribunale di Milano constatò che non sussistevano più le condizioni necessarie per mantenere il minore presso il domicilio della ricorrente e del marito di quest'ultima, e ordinò di avviare un progetto di integrazione del minore in una nuova famiglia, progetto nell'ambito del quale la ricorrente accettò di accompagnare il bambino per evitargli situazioni traumatiche.
- Il tribunale di Milano ordinò al Centro adozioni di Trento di mettere in atto per la ricorrente e il bambino delle misure di sostegno volte a creare le migliori condizioni possibili in vista dell'integrazione dell'interessato in una nuova famiglia.
- Il 13 giugno 2017 la ricorrente presentò al tribunale di Trento una richiesta di separazione.
- Il 28 giugno 2017 la ricorrente presentò al tribunale di Milano una domanda di adozione del minore ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 184 del 1983 (paragrafo 35 infra).
- Il 19 luglio 2017 il procuratore presso il tribunale di Trento chiese al tribunale di Milano di trasmettergli il fascicolo del minore.
- Il 21 luglio 2017 il tribunale di Milano emise due decisioni. Nella prima, ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni necessarie, respinse la domanda di adozione (paragrafo 19 supra) che la ricorrente aveva presentato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 184 del 1983. Il tribunale osservò, in particolare, che il procedimento per dichiarare lo stato di adottabilità del minore era ancora pendente e