CASE OF ANGHEL v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Sul provvedimento

Citazione :
CASE OF ANGHEL v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-127330
Data del deposito : 25 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Lucia Lazzeri, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

 

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

SECONDA SEZIONE

 

 

 

 

 

 

CAUSA ANGHEL c. ITALIA

 

(Ricorso n. 5968/09)

 

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

STRASBURGO

 

25 giugno 2013

 

 

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Anghel c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

 D Jočienė, presidente,
 G R,
 P L,
 D P,
 A S,
 Işıl Karakaş,
 H K, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 giugno 2013,

Pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 5968/09) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino rumeno, il sig. Aurelian Anghel (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 24 gennaio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  Il ricorrente era rappresentato dall’avv. G. Klein Kiriţescu del foro di Bucarest. Il governo italiano (“il Governo”) era rappresentato dal suo co-agente, P. Accardo.

3.  Il ricorrente sosteneva che la procedura esperita ai sensi della Convenzione dell’Aja in relazione a suo figlio non era stata equa e che il tribunale che aveva esaminato il caso non aveva tenuto conto dell’interesse superiore del minore. Inoltre, lamentava che gli era stato negato l’accesso a un mezzo di impugnazione avverso la decisione di primo grado. Riteneva che vi fosse stata violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione.

4.  Il 14 dicembre 2011 il ricorso veniva comunicato al Governo. Ai sensi dell’articolo 29 § 1 veniva deciso che la camera si sarebbe contestualmente pronunciata sulla ricevibilità e sul merito della causa.

5.  Il governo della Romania, informato dal cancelliere del suo diritto di intervenire nel procedimento (articolo 48 (b) della Convenzione e articolo 33 § 3 (b)), non ha manifestato l’intenzione di avvalersene.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6.  Il ricorrente è nato nel 1961 e attualmente vive in Qatar. È stato sposato con M, con la quale ha avuto un figlio, A, nato nel mese di marzo del 2003 a Bucarest, in Romania.

A Il contesto della causa

7.  Dopo la nascita di A, M lavorava occasionalmente in Italia per brevi periodi, allo scopo di garantire il sostentamento della famiglia. Nel 2005, quando M trovava un lavoro regolare, il ricorrente consentiva a suo figlio di recarsi in Italia con la madre. Dall’atto notarile formale del 26 aprile 2005, presentato alla Corte, emerge che il sig. Anghel Aurelian, residente a Bucarest, prestava il suo consenso a che suo figlio minore, Anghel A, nato nel mese di marzo del 2003 e residente all’indirizzo ivi specificato, si recasse nella Repubblica Moldova e in Italia nel corso del 2005, assieme a sua madre Anghel M Il ricorrente dichiarava che questo permesso era stato accordato solo per un periodo limitato, al fine di garantire la continuità del rapporto con M Dal fascicolo si evince che M contestava tale dichiarazione, sostenendo di avere portato il figlio con sé a causa dell’impatto negativo che la convivenza con il padre aveva sullo sviluppo di A

8.  Nel gennaio del 2006 il ricorrente si recava in Italia al fine di ricondurre A in Romania. Denunciava di avere trovato il figlio in pessime condizioni. M si era opposta alle richieste del ricorrente di ricondurre il minore in Romania o, in alternativa, di trasferirsi tutti in Qatar, dove egli aveva trovato lavoro.

9.  Una volta fatto ritorno in Romania, il ricorrente presentava una denuncia penale ai sensi dell’articolo 301 del codice penale rumeno, asserendo che sua moglie stava trattenendo A in Italia senza il suo consenso.

10.  In data non specificata, il ricorrente si trasferiva in Qatar. Il 6 dicembre 2006 si recava in Italia per fare visita a suo figlio. Sosteneva che le condizioni sociali e di salute di A erano peggiorate. Il 13 dicembre 2006 padre e figlio si recavano assieme in Romania, dove in data 8 gennaio 2007 venivano raggiunti da M Il 15 gennaio 2007 si recavano tutti in Moldova a far visita alla famiglia di M Il 20 gennaio 2007, M e A “sparivano”. Il ricorrente, alla fine, scopriva che avevano fatto ritorno in Italia.

11.  Il 9 febbraio 2007, la procura generale rumena decideva di non promuovere un procedimento penale a carico di M, dal momento che non sussistevano sufficienti elementi di prova per ritenere che fosse stato commesso un reato. Il ricorrente impugnava questa decisione il 28 dicembre 2007. A quanto sembra, il 31 marzo 2008 la sua impugnazione veniva respinta dal tribunale distrettuale perché infondata. Il

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