SAMPECH v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
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Testo completo
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal R C, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa M S, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 55546/09
Giorgio SAMPECH
contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 19 maggio 2015 in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 5 ottobre 2009,
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:
IN FATTO
1. Il ricorrente, sig. Giorgio Sampech, è un cittadino italiano nato nel 1950 attualmente detenuto nel penitenziario di Milano. Dinanzi alla Corte è rappresentato dagli avvocati D. Adami e A. Mascia, del foro di Verona.
A. Le circostanze del caso di specie
2. I fatti di causa, così come sono stati esposti dal ricorrente si possono riassumere come segue.
1. Le indagini preliminari
3. Nel giugno 2004 il ricorrente incontrò in Thailandia un altro cittadino italiano, Y.
4. Al suo rientro in Italia, Y si presentò alla polizia per denunciare alcuni comportamenti del ricorrente. Egli produsse la registrazione di una conversazione nella quale il ricorrente manifestava le sue pulsioni sessuali nei confronti dei minori. La polizia chiese a Y di mantenere i contatti con il ricorrente al fine di raccogliere delle prove. Inoltre, invitò Y a presentare al ricorrente Z, un agente della polizia sotto copertura che mostrava di essere interessato ai rapporti sessuali con dei minori. Questa operazione sotto copertura fu autorizzata dalla procura della Repubblica.
5. Il ricorrente soggiornò per qualche giorno presso Y. Il 10 settembre 2004 la polizia si recò nell’abitazione di quest’ultimo e trovò un computer e un CD-ROM che gli inquirenti ritennero appartenere al ricorrente. Una ispezione del computer e del CD-ROM rivelò che questi ultimi contenevano materiale pedopornografico, che fu copiato dalla polizia su un DVD. Questo DVD fu dato a Y, il quale lo consegnò alla polizia soltanto circa due mesi dopo, l’8 novembre 2004.
Su questo punto, il ricorrente indica che la detenzione di materiale pedopornografico costituisce un reato ma che nei confronti di Y non è stata elevata alcuna accusa al riguardo.
6. Nell’intervallo che va dal 23 agosto al 2 ottobre 2004, il ricorrente, il cui nome ancora non era stato iscritto nel registro degli indagati, era stato sottoposto a intercettazioni telefoniche e ambientali. Nell’ottobre 2004 si era recato nuovamente in Thailandia.
7. Nell’aprile 2005 una troupe della trasmissione televisiva «Le Iene» realizzò un servizio sul fenomeno del turismo sessuale in Thailandia. La troupe riprese a sua insaputa il ricorrente mentre dava precisazioni sul mercato della pedofilia per quanto riguarda i luoghi, le modalità e i prezzi e confessava di aver avuto rapporti sessuali con minori e di avere l’intenzione di creare un business per sfruttare le sue conoscenze nel settore della prostituzione minorile. Secondo la testimonianza del giornalista W, il ricorrente si era offerto di procurargli una ragazza vergine di dodici anni.
8. Il servizio realizzato dalla troupe de «Le Iene» non venne trasmesso immediatamente, in quanto la polizia si era opposta.
9. Il 21 giugno 2005 il nome del ricorrente fu iscritto nel registro degli indagati per fatti legati alla pedofilia e alla pedopornografia.
10. Il 24 giugno 2005 il ricorrente rientrò in Italia. Fu nuovamente sottoposto a intercettazioni. Da una delle conversazioni intercettate risulta che il ricorrente ha mostrato a Z le immagini contenute in una chiave USB. Z copiò queste immagini.
11. Il 14 settembre 2005 il ricorrente fu arrestato perché vi era un pericolo di fuga. In particolare, dalle indagini risultava che l’interessato aveva l’intenzione di lasciare il territorio italiano. Gli indizi della colpevolezza del ricorrente risultavano soprattutto dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, da documenti audiovisivi dal contenuto pedopornografico e dalle indagini condotte da Z, agente sotto copertura.
12. L’interessato fu accusato di violenza sessuale su minori (articoli 600 bis, comma 2, e 609 bis, ter e quater del codice penale – il «CP») e di detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600 quater CP). Secondo la tesi della procura, il ricorrente si recava regolarmente in Thailandia e in Cambogia per avere rapporti sessuali con persone di età inferiore a quattordici anni o di età compresa fra quattordici e sedici anni. Ai sensi dell’articolo 604 CP, tali comportamenti erano puniti dalla legge italiana se erano stati commessi all’estero da un cittadino italiano.
13. Il ricorrente fu interrogato. Negò di aver avuto rapporti sessuali con minori e spiegò che le sue affermazioni nel corso delle conversazioni intercettate erano state fatte per «vantarsi».
14. Dopo l’arresto del ricorrente, il servizio nel quale egli appariva fu trasmesso alla televisione.
15. Al termine di una commissione rogatoria, il 2 marzo 2006, la polizia thailandese, assistita dalla polizia italiana, perquisì un appartamento situato a Pattaya (Thailandia). Fu sequestrato del materiale pedopornografico che venne consegnato alle autorità italiane. L’appartamento in questione apparteneva a terzi e, secondo una fonte rimasta segreta, il materiale sequestrato era di proprietà del ricorrente.
16. Nel corso delle indagini, furono sequestrati dei filmati che mostravano il ricorrente mentre aveva rapporti sessuali con giovani ragazze.
17. I periti nominati dalla procura e un perito della difesa esaminarono il materiale sequestrato per stabilire, tra l’altro, se le persone che vi apparivano fossero minorenni e quale fosse la loro età approssimativa.
2. Il processo di primo grado
18. In seguito, il ricorrente fu rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Milano.
19. Nei suoi confronti si procedeva per cinque capi d’imputazione che, nelle loro parti pertinenti al caso di specie, erano così formulati:
«Imputato:
1. Del reato previsto dall’articolo 600 bis, comma 2, CP in relazione all’articolo 604 CP per aver compiuto atti sessuali con una persona minore di età compresa tra quattordici e sedici anni in cambio di denaro e di altra utilità economica. In particolare, egli ha convissuto in Thailandia per tre mesi con una minore di circa quattordici/quindici anni, non ancora identificata, ed ha avuto con quest’ultima numerosi rapporti sessuali consistiti sia in penetrazioni vaginali che in rapporti orali, fornendole al tempo stesso ospitalità e modeste remunerazioni economiche (...). In Thailandia, in epoca anteriore e prossima al settembre 2004;
2. Del reato previsto dagli articoli 81, comma 2, 600 ter, comma 3 [CP] perché (...), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ha distribuito e divulgato materiale pornografico da lui prodotto con minori degli anni diciotto. Inoltre, in altre circostanze logistiche e temporali, ha divulgato informazioni destinate all’adescamento di minori. In particolare, ha mostrato e divulgato a Z, agente sotto copertura, una chiave USB contenente delle immagini di natura pornografica di minori fotografati da lui stesso (allegato «A» nota del 14 settembre 2005). Inoltre, nel corso di una conversazione con W (componente della troupe de «Le Iene»), ha fornito numerose informazioni sulla prostituzione locale dei minori, sui luoghi in cui recarsi per avere dei rapporti con i minori, sulle modalità per adescare minori di quattordici anni nei centri commerciali o alle fermate degli autobus, degli amici ai quali rivolgersi per soddisfare i propri desideri sessuali, invitando anche [W] a incontrare la sorella infraquattordicenne della fidanzata di uno dei suoi amici italiani. Ha inoltre divulgato informazioni e ragguagli sull’adescamento di minori anche a Y (relativamente all’adescamento di minori nel centro commerciale «Marriot Royal Garden de Pattaya» e nei dintorni ...) e all’agente sotto copertura Z (si veda l’intercettazione ambientale del 26.08.2005 sulla possibilità di attirare dei minori. (...). A Milano (consegna della chiave USB) e in Thailandia in data precedente al giugno 2005.
3. Del reato previsto dagli articoli 81, comma 2, 609 quater [e] 604 CP per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in diverse circostanze temporali e logistiche, compiuto atti sessuali con persone minori di anni quattordici. In particolare, risiedendo per circa dieci mesi all’anno in Thailandia e in Cambogia, attirando numerosi minori (fra i quali si segnala la minore indicata nella perizia firmata dal dottor B. sotto il codice «mod 5») o recandosi volontariamente nei luoghi in cui veniva esercitata la prostituzione dei minori, istigando [questi ultimi] a compiere e subire degli atti sessuali consistenti in penetrazioni vaginali e rapporti orali (...). In Thailandia e in Cambogia tra il 2001 e settembre 2005;
4. [Del reato previsto] dall’articolo 600 quater [CP] perché, al di fuori delle ipotesi