POVSE v. AUSTRIA - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
POVSE v. AUSTRIA - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-127342
Data del deposito : 18 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

 

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita e rivista dalle dott.sse Martina Scantamburlo e Silvia Lucidi, funzionari linguistici.

 

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.

 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 3890/11
Sofia POVSE e Doris POVSE


contro

Austria

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 18 giugno 2013 in una camera composta da:

 Isabelle Berro-Lefèvre, presidente,
 Elisabeth Steiner,
 Khanlar Hajiyev,
 Mirjana Lazarova Trajkovska,
 Julia Laffranque,
 Linos-Alexandre Sicilianos,
 Erik Møse, giudici,

e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 18 gennaio 2011,

Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dalle ricorrenti,

Viste le osservazioni presentate dal governo italiano,

Dopo aver deliberato pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO



1. La prima ricorrente, S P, nata nel 2006, è cittadina austriaca e italiana. La seconda ricorrente, D P, nata nel 1976, è cittadina austriaca. Le ricorrenti vivono a Berndorf (Austria). Dinanzi alla Corte sono rappresentate dall’avv. F B del foro di Judenburg.



2. Il governo austriaco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, l’Ambasciatore H T, Capo del Dipartimento per il Diritto Internazionale del Ministero Federale degli Affari Europei e Internazionali.

A. Le circostanze del caso di specie



3. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.



4. Nel 2005 la seconda ricorrente, che viveva e lavorava in Italia da un paio di anni, ebbe una relazione con M.A., un cittadino italiano. Dal settembre 2006 hanno convissuto nell’appartamento di M.A. nella comunità montana di Vittorio Veneto. La prima ricorrente, nata nel dicembre 2006, è figlia della coppia. Conformemente alla legislazione italiana la seconda ricorrente e M.A. avevano l’affidamento congiunto della minore.



5. La relazione tra M.A. e la seconda ricorrente si deteriorò. Nel dicembre 2007 ebbero un litigio violento durante il quale verosimilmente M.A. colpì la seconda ricorrente al viso. Quest’ultima non denunciò l’incidente alla polizia italiana. Nel gennaio 2008, dopo un secondo litigio durante il quale M.A. presumibilmente afferrò la prima ricorrente e la scosse con violenza sputando contro la seconda ricorrente, le ricorrenti lasciarono l’appartamento di M.A.



6. Il 4 febbraio 2008 M.A. presentò un’istanza al tribunale per i minorenni di Venezia al fine di ottenere l’affidamento esclusivo della prima ricorrente e affinché fosse emesso un divieto di espatrio che le proibisse di lasciare l’Italia senza il suo consenso.



7. L’8 febbraio 2008 le ricorrenti si recarono in Austria dove presero la residenza presso i genitori della seconda ricorrente. Dagli atti risulta che lo stesso giorno il tribunale per i minorenni di Venezia aveva emesso un divieto di espatrio nei confronti della prima ricorrente.



8. Il 23 maggio 2008 il tribunale per i minorenni di Venezia revocò il divieto relativo alla prima ricorrente, attribuì in via preliminare l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori e autorizzò la minore a risiedere in Austria con la madre, considerata la sua giovane età e la sua stretta relazione con quest’ultima. Fu poi nominato un perito al quale fu affidato il compito di raccogliere le informazioni necessarie per la decisione finale sull’affidamento. La corte accordò inoltre a M.A. il diritto di visita, due volte al mese in un luogo neutrale, osservando che gli incontri avrebbero dovuto aver luogo alternativamente in Italia e in Austria e che le date e le modalità dovevano essere concordate con il perito.



9. Tra ottobre 2008 e giugno 2009 M.A. incontrò la figlia quindici volte in un centro famigliare a Knittelfeld. Secondo il Governo convenuto, M.A. successivamente dichiarò che non avrebbe più fatto visita alla figlia, e non si presentò ad alcuno degli incontri dal giugno 2009. Il Governo ha inoltre affermato che la seconda ricorrente ha collaborato con il perito nominato dal tribunale per i minorenni di Venezia.

1. Il procedimento ai sensi della Convenzione de L’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980 («la Convenzione de L’Aja») e il procedimento in Austria relativo all’affidamento della prima ricorrente.

10. M.A. chiese il ritorno della prima ricorrente ai sensi della Convenzione de L’Aja. La richiesta fu inoltrata per il tramite delle rispettive autorità centrali in Italia e in Austria al Tribunale Distrettuale (Bezirksgericht) di Leoben, dove il procedimento iniziò il 19 giugno 2008. Successivamente il tribunale nominò un perito.

11. Nel frattempo, il 6 giugno 2008, il Tribunale Distrettuale di Judenburg, su richiesta della seconda ricorrente, emise un provvedimento d’urgenza nei confronti di M.A. vietandogli di contattare le ricorrenti per tre mesi. Il tribunale osservava che M.A. aveva mandato alla seconda ricorrente più di 240 sms intimidatori, l’aveva chiamata al telefono fino a cinquanta volte al giorno e le aveva inviato una e-mail con il video dell’autopsia sul cadavere di una donna. Il tribunale osservò inoltre che M.A. non aveva risposto al suo invito a sottoporgli le sue argomentazioni.

12. Il 3 luglio 2008 il Tribunale Distrettuale di Leoben respinse la richiesta di M.A. di ritorno della minore ai sensi della Convenzione de L’Aja. Basandosi sul parere del perito e tenuto conto della giovanissima età della prima ricorrente, il tribunale considerò che il suo ritorno potesse costituire un grave pericolo per lei ai sensi dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja. Il parere del perito-psicologo in data 1o luglio 2008 aveva evidenziato una relazione stabile e affettuosa tra madre e figlia e ammonito che separare la minore dal suo affetto principale significava traumatizzarla e compromettere il suo sviluppo psicologico.

13. Il 1o settembre 2008 il Tribunale del Land (Landesgericht) di Leoben annullò la decisione in quanto M.A. non era stato debitamente sentito durante il procedimento.

14. Il 21 novembre 2008 il tribunale Distrettuale di Leoben, dopo aver proceduto all’audizione di M.A., respinse nuovamente la richiesta di ritorno della minore presentata da quest’ultimo, basandosi sulla decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia del 23 maggio 2008.

15. Il 7 gennaio 2009 il Tribunale del Land di Leoben respinse un appello presentato da M.A., ritenendo che il ritorno della prima ricorrente presso il padre e la separazione dalla madre potessero costituire un grave pericolo psichico ai sensi dell’articolo 13(b) della Convenzione de L’Aja.

16. Nel frattempo, nel marzo 2009, la seconda ricorrente intentò un’azione dinanzi al Tribunale Distrettuale di Judenburg chiedendo di ottenere l’affidamento esclusivo della prima ricorrente.

17. Il 26 maggio 2009 il Tribunale Distrettuale di Judenburg dichiarò la propria competenza per le questioni inerenti all’affidamento, alle visite e agli alimenti riguardanti la prima ricorrente, ai sensi dell’articolo 15(5) del Regolamento

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi