CASE OF TODOROVA v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
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Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico R P
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CASO TODOROVA c. ITALIA (Ricorso n. 33932/06)
SENTENZA
STRASBURGO 3 gennaio 2009
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire variazioni di forma.
Nel caso Todorova c/Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Seconda Sezione), costituita in una Camera composta da:
F T, Presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danuté Jočiené,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işil Karakaş, giudici,
e da S D, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 33932/06) nei confronti della Repubblica italiana con cui una cittadina bulgara, la sig.ra Temenuzhka Ivanchova Todorova («la ricorrente»), ha adito la Corte il 17 agosto 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali («la Convenzione»).
2. La ricorrente, la quale è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, è rappresentata dall’Avv. di Muro, del foro di Bari. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato successivamente dagli Agenti I.M. Braguglia, R. Adam e E. Spatafora e dal Co-Agente F. Crisafulli.
3. La ricorrente, madre biologica di due gemelli, adduce, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, a causa della decisione di dichiarare adottabili i gemelli assunta dal tribunale per i minorenni dopo appena 27 giorni dalla nascita. Essa denuncia anche una violazione del principio dell’equità del procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni di Bari.
4. Il 26 ottobre 2006, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, la sezione ha deciso che l’ammissibilità e la fondatezza del caso sarebbero state esaminate contestualmente. E’ stato deciso anche di trattare il ricorso prioritariamente in virtù dell’articolo 41 del regolamento della Corte.
5. Con missiva del 30 ottobre 2006, il governo bulgaro è stato invitato ad intervenire nel procedimento in virtù degli articoli 36 § 1 della Convenzione e 44 del regolamento della Corte. La missiva è rimasta senza risposta, pertanto è da ritenersi che il governo bulgaro non intenda avvalersi del suo diritto d’intervento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. La ricorrente è nata nel 1967 a Oryahovo (Bulgaria) e risiede a Bari.
7. I fatti della causa, quali sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.
8. Il 7 ottobre 2005, la ricorrente diede alla luce due gemelli all’ospedale San Paolo di Bari. Non riconobbe i figli e chiese che il suo nome non fosse rivelato. Lo stesso giorno, l’assistente sociale, M.P., con una breve nota informò il suo superiore gerarchico dell’abbandono dei neonati.
9. Il 10 ottobre 2005, la procura presso il tribunale per i minorenni di Bari invitò il tribunale a procedere con urgenza al collocamento dei bambini in un centro di accoglienza.
10. L’11 ottobre 2005, M.P. fece pervenire al suo superiore un rapporto nel quale si rappresentava che la ricorrente chiedeva di disporre di tempo per riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i figli, e di essere ricevuta dal tribunale per i minorenni. La ricorrente esprimeva anche l’auspicio che i figli fossero collocati provvisoriamente in un centro di accoglienza o presso una famiglia a condizione di poterli vedere, e ciò fino al momento in cui essa avrebbe preso una decisione.
11. La nota e il rapporto furono inviati alla procura i giorni 7 e 11 ottobre 2005. Come risulta dal fascicolo, i documenti furono registrati in arrivo il 12 ottobre.
12. Il 13 ottobre 2005, i bambini furono collocati in un centro di accoglienza e fu nominato un tutore provvisorio. Il tribunale vietò alla ricorrente di fare visita ai figli e chiese all’ospedale di trasmettere i loro fascicoli.
13. Il 18 ottobre 2005, la procura chiese al tribunale di dichiarare adottabili i bambini. Nel suo parere, il magistrato rilevava: 1) che la ricorrente non aveva chiesto un periodo per riconoscere i figli ma solo un po’ di tempo per ristabilirsi e valutare le prospettive;2) che la sospensione del procedimento era facoltativa e poteva essere disposta se i minori erano assistiti da un genitore, mentre nel caso di specie la ricorrente desiderava solo vedere i gemelli;3) che, nella sua dichiarazione, la ricorrente aveva affermato di avere altri due figli ed una famiglia in un altro Stato, che il padre dei gemelli era un cittadino italiano con il quale essa aveva interrotto ogni rapporto, di non avere né i mezzi economici né una vita sufficientemente stabile per occuparsi adeguatamente dei figli, ed infine che era impensabile che l’abbandono non fosse stato ben ponderato durante la gravidanza.
14. Il 2 novembre 2005, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti durante l’inchiesta - infatti, da un lato, il padre dei bambini era ignoto e, dall’altro, la madre non li aveva riconosciuti -, il tribunale per i minorenni dichiarò adottabili i gemelli.
15. Il 2 dicembre 2005, la ricorrente chiese di essere sentita dal tribunale per i minorenni e sollecitò la sospensione del procedimento eventualmente avviato per la dichiarazione di adottabilità dei gemelli.
16. Il 5 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni invitò la procura a comunicare se si sarebbe opposta alla decisione del 2 novembre, in questi termini: «con preghiera di valutare l’opportunità di rinunciare al termine per fare opposizione alla dichiarazione di adottabilità».
17. In pari data, la procura rinunciò ad opporsi alla decisione del 2 novembre 2005, che divenne quindi immediatamente definitiva.
18. Il 6 dicembre 2005, i minori furono dati in affidamento preadottivo.
19. Nel suo parere del 13 dicembre 2005, la procura consigliò il rigetto della domanda di sospensione del procedimento presentata dalla ricorrente il 2 dicembre in quanto i figli erano già stati dichiarati adottabili.
20. Il 21 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni rilevò che i bambini erano stati dichiarati adottabili, il che comportava l’inammissibilità della domanda della ricorrente in quanto il procedimento non poteva più essere sospeso. Il tribunale precisò anche che la ricorrente non aveva riconosciuto i figli e che, tutt’al più, essa avrebbe potuto opporsi alla decisione del 2 novembre. Il legale della ricorrente fu informato del rigetto con notificazione del 21 febbraio 2006.
21. Il 22 febbraio e il 15 marzo 2006, il legale della ricorrente, allo scopo di opporsi alla decisione del 2 novembre 2005, adì il tribunale per i minorenni di Bari al fine di ottenere copia degli atti del procedimento all’esito del quale i bambini erano stati dichiarati adottabili.
22. Il 20 marzo 2006, l’ufficiale di stato civile del comune di Bari informò il presidente del tribunale per i minorenni che la ricorrente aveva chiesto, il 17 marzo, di potere riconoscere «due gemelli minorenni non riconosciuti alla nascita». L’ufficiale chiese il parere del presidente in merito al procedimento da seguire.
23. Il 20 marzo 2006, il tribunale per i minorenni rigettò la domanda presentata dal legale della ricorrente il 22 febbraio 2005 e reiterata il 15 marzo. Il tribunale rammentò: 1) che, rigettando la domanda con cui la ricorrente chiedeva di essere sentita, esso aveva già osservato che i bambini erano stati dichiarati adottabili il 2 novembre 2005 e che tale decisione era passata in giudicato il 5 dicembre 2005;2) che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di adozione plenaria, l’opposizione alla decisione che dichiara adottabile un bambino può essere presentata dai genitori biologici che hanno riconosciuto il bambino prima che la decisione divenga definitiva, dopo di che i genitori biologici possono chiedere la revoca della decisione solo a condizione che il bambino non sia stato dato in affidamento preadottivo. Nel caso di specie, i bambini erano stati dati in affidamento il 6 dicembre 2005, il che impediva alla ricorrente di avviare un procedimento di revoca.
24. Il 12 aprile 2006, il presidente del tribunale per i minorenni informò l’ufficiale di stato civile delle decisioni adottate nei confronti dei gemelli sottolineando che, ai sensi della legge n. 184/1983, il riconoscimento di un bambino dichiarato adottabile e dato in affidamento preadottivo è inefficace.
25. Il 21 marzo 2006, la ricorrente adì la corte d’appello di Bari chiedendo la revoca della dichiarazione di adottabilità.
26. Nella sua decisione del 14 luglio 2006, la corte d’appello dichiarò inammissibile la domanda in quanto la ricorrente avrebbe dovuto prima rivolgersi al tribunale per i minorenni e solo in seguito presentare appello contro la sentenza da esso emessa.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI ED INTERNAZIONALI PERTINENTI
27. La legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come in vigore all’epoca dei fatti, ha ampiamente rivisto la materia dell’adozione. In seguito, essa ha subito a sua volta una revisione (legge n. 149 del 2001).
28. L’articolo 8 prevede che «possono essere dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni, anche d’ufficio, (…) i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». «La situazione di abbandono sussiste», prosegue l’articolo 8, «… anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza ovvero siano in affidamento familiare». Infine, tale disposizione prevede che la causa di forza maggiore non sussista qualora i genitori o altri membri della famiglia del minore tenuti ad occuparsi di lui rifiutino le misure di assistenza pubbliche e tale rifiuto sia ritenuto ingiustificato dal giudice. La situazione di abbandono può essere segnalata all’autorità pubblica da qualsiasi privato e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. D’altra parte, il pubblico ufficiale nonché i familiari del minore che siano a conoscenza dello stato di abbandono di quest’ultimo sono tenuti a farne denuncia.
29. L’articolo 15 prevede che la dichiarazione dello stato di adottabilità sia disposta dal tribunale per i minorenni riunito in camera di consiglio con decisione motivata, sentito il pubblico ministero, il rappresentante dell’istituto presso il quale è stato collocato il minore o l’eventuale famiglia di accoglienza, il tutore, il minore di età superiore a dodici anni nonché il minore di età inferiore a dodici anni se necessario.
30. L’articolo 17 dispone che gli interessati possono proporre impugnazione dinanzi al tribunale che ha emesso la misura che dichiara adottabile il minore, entro trenta giorni dalla notificazione. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione della legge, entro trenta giorni dalla notificazione.
31. L’articolo 20 prevede infine che l’adottabilità cessi nel momento in cui il minore è adottato o se quest’ultimo raggiunge la maggiore età.
32. Del resto, ai sensi dell’articolo 21, lo stato di adottabilità può essere revocato, d’ufficio o su richiesta dei genitori o del pubblico ministero, se nel frattempo sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 8. Tuttavia, nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
La Convenzione europea in materia di adozione dei minori (STCE n. 58)
33. La Convenzione europea in materia di adozione dei minori del Consiglio d’Europa è entrata in vigore il 24 aprile 1968. L’Italia l’ha ratificata il 26 agosto 1976. L’articolo 5 dispone:
«1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:
a) il consenso della madre (…)