CASE OF PETRELLA v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Sul provvedimento

Citazione :
CASE OF PETRELLA v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-212898
Data del deposito : 18 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PETRELLA c. ITALIA

(Ricorso n. 24340/07)

SENTENZA

Art 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Eccessiva durata delle indagini preliminari che ha impedito al ricorrente di costituirsi parte civile in un procedimento penale e di chiedere il risarcimento del danno • Azione archiviata per intervenuta prescrizione del reato prima dell'udienza preliminare a partire dalla quale la parte lesa può costituirsi parte civile • Comportamento negligente delle autorità • Art. 6 applicabile, in quanto il ricorrente ha esercitato almeno uno dei diritti e facoltà espressamente riconosciuti dalla legge interna • Denuncia volta a far valere il diritto di carattere civile alla protezione della propria reputazione • Non si può esigere che sia proposta analoga azione di responsabilità civile dinanzi al giudice civile
Art 6 § 1 (civile) • Termine ragionevole• Durata eccessiva del procedimento civile
Art 13 (+ Art 6) • Assenza di ricorso interno effettivo per quanto riguarda la durata del procedimento

STRASBURGO

18 marzo 2021

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa P c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:
Ksenija Turković, presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Pere Pastor Vilanova,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Raffaele S, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere di sezione,
Visti:
Il ricorso sopra indicato (n. 24340/07) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Vincenzo P («il ricorrente»), che il 1° giugno 2007 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»),
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 2 febbraio 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE



1. La presente causa riguarda l’eccessiva durata delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento avviato dal ricorrente, l'assenza di un ricorso effettivo che consenta a quest'ultimo, in quanto parte lesa, di presentare delle doglianze a tale riguardo, e l'archiviazione della denuncia dell'interessato per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente denuncia una violazione degli articoli 6 § 1, 8, 13 e 14 della Convenzione.

IN FATTO



2. Il ricorrente è nato nel 1951 e risiede a Caserta. È stato rappresentato dall’avvocato A I.



3. Il Governo è stato rappresentato dal suo ex agente, E S.



4. Il ricorrente è avvocato. All'epoca dei fatti, era anche presidente di una squadra di calcio, la «Casertana».



5. Il 22 luglio 2001 il giornale «Corriere di Caserta» pubblicò in prima pagina un articolo intitolato «Buco di mille miliardi "firmato" P &
Co.». L’articolo, accompagnato da una fotografia del ricorrente, conteneva il seguente passaggio: «L'amministrazione sanitaria locale e la regione si sono dissanguate in sei anni. Cifre a nove zeri per gli onorari del presidente della Casertana, P, mentre il vice pretore onorario era [X], numero due della società, che ha fatto eseguire 6.066 pignoramenti, arricchendo così i suoi amici avvocati. (...). Sei anni di salassi nel bilancio della sanità pubblica ad opera di giudici e avvocati (guarda caso P e [X], oggi presidente e vicepresidente della Casertana), [che] avranno ripercussioni per decenni». Il 23, 24 e 25 luglio 2001 il «Corriere di Caserta» pubblicò altri articoli con contenuto simile a quello del 22 luglio.



6. Ritenendo che gli articoli apparsi sul «Corriere di Caserta» avessero offeso il suo onore e la sua reputazione, il 28 luglio 2001 il ricorrente sporse denuncia per diffamazione a mezzo stampa contro il loro autore e il direttore di questo giornale, nonché contro il presidente e l'amministratore delegato della società editrice. Nella sua denuncia, presentata al procuratore di Santa Maria Capua Vetere, il ricorrente precisava che intendeva costituirsi parte civile nel procedimento e chiedere un risarcimento di 10 miliardi di lire italiane (ITL), ossia 5 milioni di euro (EUR). Inoltre, il ricorrente indicava di voler essere informato circa l’eventuale archiviazione della sua denuncia.



7. Il 10 settembre 2001 la causa fu deferita alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, competente ratione loci.



8. Con una decisione del 9 novembre 2006, comunicata al ricorrente il 2 dicembre 2006, il procuratore richiese l'archiviazione della denuncia dell'interessato per intervenuta prescrizione del reato denunciato.



9. Con decreto del 17 gennaio 2007, il giudice per le indagini preliminari di Salerno archiviò il procedimento, accogliendo la richiesta del procuratore.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

10. Il diritto e la prassi interni pertinenti riguardanti la legge n. 89 del 2001 («la legge Pinto») sono descritti nelle sentenze Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 2331,

CEDU

2006-V) e A c. Italia (n. 35637/04, §§ 15-19, 7 dicembre 2017).

11. Ai sensi dell'articolo 79 del codice di procedura penale (CPP), la parte lesa può costituirsi parte civile solo a partire dall'udienza preliminare, che costituisce il momento del procedimento in cui il giudice è chiamato a decidere se l'indagato debba essere rinviato a giudizio (si veda, per maggiori dettagli sullo status della parte lesa nel diritto italiano, A, sopra citata, §§ 15-18).

12. L'articolo 55, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (successivamente convertito in legge, senza modifiche sul punto qui di seguito esposto, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) ha introdotto nell'articolo 2 della legge Pinto un comma 2 bis che prevede, in particolare, che la durata del processo penale deve essere calcolata a partire dal momento in cui la persona lesa è ammessa al processo in qualità di parte civile. La Corte costituzionale, ritenendo tale comma compatibile con l'articolo 6 § 1 della Convenzione, con la sua sentenza n. 249 depositata il 25 novembre 2020, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta alla sua attenzione.

13. Ai sensi dell'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del CPP, la segreteria del pubblico ministero deve trasmettere ogni settimana al procuratore generale presso la corte d'appello l'elenco delle notizie di reato per le quali la procura non ha esercitato l’azione penale o non ha richiesto l'archiviazione.

14. Gli articoli 405 e 406 del CPP prevedono dei termini per l'espletamento degli atti di indagine da parte della procura. Una volta scaduti i termini previsti per l'esercizio dell’azione penale o la presentazione di una richiesta di archiviazione delle accuse, ai sensi dell'articolo 413 del CPP, è consentito alla persona offesa chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello di avocare l'indagine ai sensi dell'articolo 412 del CPP.

15. L’articolo 412 del CPP, in vigore all’epoca dei fatti, disponeva quanto segue nelle sue parti pertinenti nel caso di specie:

Articolo 412 – Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

«1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. (...)

2. (...)»

16. L’articolo 413 del CPP è formulato come segue:

Articolo 413 – Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

«1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1 [del CPP].

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