SANTONICOLA AND PALUMBO v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

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Sul provvedimento

Citazione :
SANTONICOLA AND PALUMBO v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Giurisdizione : Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Numero : 001-204331
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.

 

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 30589/18

Antonio SANTONICOLA e Gerardina PALUMBO

contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 26 maggio 2020 in un comitato composto da:
P P V, presidente,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, giudici,
e da R D, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 15 giugno 2018,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dai ricorrenti,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

IN FATTO

I ricorrenti, il sig. Antonio Santonicola e la sig.ra Gerardina Palumbo, sono cittadini italiani nati rispettivamente nel 1958 e nel 1957 e residenti a Roccapiemonte. Dinanzi alla Corte sono stati rappresentati dagli avvocati P. Calvano e D. Lo Russo, del foro di Napoli.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora, e dal suo ex co-agente, M.G. Civinini.

A. Le circostanze del caso di specie



1. I fatti di causa, esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.



1. Il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni e alla corte d’appello



2. I ricorrenti sono i nonni materni di P., nata nel 2012.



3. Il 16 luglio 2012 i ricorrenti presentarono al tribunale per i minorenni di Napoli una domanda, basata sugli articoli 330 e 336 del codice civile, con la quale chiedevano l’adozione di misure che permettessero loro di mantenere una relazione con la nipote, che ancora non conoscevano a causa dell’opposizione della madre.



4. Nel corso del procedimento, la madre della minore dichiarò che, durante la sua adolescenza, i suoi genitori l’avevano maltrattata e per questa ragione aveva deciso di non informarli della nascita di sua figlia.



5. Il tribunale per i minorenni ordinò un’indagine psicosociale sulla famiglia e l’audizione di diversi testimoni.



6. L’11 giugno 2013 i servizi sociali informarono il tribunale per i minorenni che non era possibile alcuna mediazione tra i ricorrenti e i genitori della minore a causa dell’esistenza di un importante conflitto tra di loro. In particolare, precisarono che la madre della bambina non voleva che la figlia avesse rapporti con i nonni a causa dell’aggressività e delle violenze che questi ultimi avrebbero manifestato nei suoi confronti.



7. Il 31 luglio 2013 il procuratore chiese al tribunale per i minorenni di concludere che non sussistevano le condizioni necessarie per permettere ai nonni di frequentare la nipote.



8. Il 28 ottobre 2013 il tribunale per i minorenni respinse il ricorso dei ricorrenti, rilevando che vi era un conflitto tra i ricorrenti e la loro figlia, poiché era in corso un’indagine penale contro i ricorrenti per comportamento violento nei confronti di quest’ultima. Rilevò anche che la mediazione familiare era fallita, soprattutto perché non vi era una comunicazione possibile tra i ricorrenti e i genitori della minore. Inoltre, rammentò che la legge conferiva ai nonni il diritto di mantenere dei legami con i nipoti solo se la loro presenza rispondeva all’interesse superiore di questi ultimi. Il tribunale concluse che, nel caso di specie, non era nell’interesse della bambina incontrare i nonni a causa della mancanza di pace all’interno della famiglia e del continuo conflitto tra le parti.



9. Il 18 dicembre 2013 i ricorrenti impugnarono la decisione del tribunale per i minorenni dinanzi alla corte d’appello di Napoli. A sostegno del loro ricorso, si avvalevano del loro diritto di sviluppare e mantenere una relazione significativa con la nipote per chiedere che fossero stabilite immediatamente delle relazioni con quest’ultima.

10. All’udienza del 21 maggio 2014, le parti si accordarono sulla possibilità di organizzare quattro incontri in uno spazio neutro e sulla necessità di valutarne i risultati dopo un mese.

11. Con decisione del 28 luglio 2014, la corte d’appello approvò quanto convenuto dalle parti. Di conseguenza, incaricò i servizi sociali di Santa Maria Capua Vetere di organizzare degli incontri tra la bambina e i nonni due volte al mese. Inoltre, ordinò che «i rapporti tra la minore e i nonni [fossero] mantenuti».

12. Tra settembre e ottobre 2014 i servizi sociali di un comune in cui non risiedeva nessuno degli interessati si incontrarono con le parti e con la bambina.

13. Il 4 luglio 2016 i servizi sociali inviarono un rapporto alla corte d’appello. In questo documento affermavano che la situazione tra i ricorrenti e i genitori della minore era conflittuale. Indicavano che, tra ottobre 2014 e settembre 2015, si erano svolti degli incontri in ambiente protetto che, alla fine di questo periodo, erano stati interrotti a causa di diversi fattori, tra cui il fatto che la bambina frequentava la scuola e molto spesso si addormentava durante il tragitto per recarsi agli incontri, e il fatto che sussisteva un importante conflitto tra le due parti.

14. Nel frattempo, nei mesi di gennaio e settembre 2015, i ricorrenti avevano ordinato all’amministrazione comunale di organizzare gli incontri.

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