CASE OF ORLANDI AND OTHERS v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
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© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ORLANDI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 26431/12;26742/12;44057/12 e 60088/12)
SENTENZA
STRASBURGO
14 dicembre 2017
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa O e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
K P, Presidente,
Guido Raimondi,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, giudici,
e A C, cancelliere di Sezione,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 12 settembre e 14 novembre 2017,
pronuncia la seguente sentenza, adottata nell’ultima data menzionata:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi sono quattro ricorsi (nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12) proposti contro la Repubblica italiana con i quali undici cittadini italiani e un cittadino canadese, ovvero la Sig.ra F O e la Sig.ra E M, il Sig. D.P. e il Sig. G.P., il Sig. M I e il Sig. G B, il Sig. G G e il Sig. T G, il Sig. Fabrizio Rampinelli e il Sig. Alessandro Dal Molin, e il Sig. A G e il Sig. M O (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), rispettivamente in data 20 aprile 2012, 6 luglio 2012, e 11 settembre 2012 (si veda l’Allegato per i dettagli).
2. I ricorrenti del ricorso n. 60088/12 sono stati rappresentati dagli avvocati F B, A R, M F M e R T;i rimanenti ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati Maria Elisa D’Amico, M C, C P, e C R, tutti esercitanti in Italia. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E S.
3. I ricorrenti hanno sostenuto che il rifiuto delle autorità di trascrivere i loro matrimoni contratti all’estero e, più in generale, l’impossibilità di ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione, nella misura in cui l’ordinamento giuridico italiano non consentiva il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né prevedeva alcun altro tipo di unione che potesse conferire loro un riconoscimento giuridico, violava i loro diritti ai sensi degli articoli 8, 12 e 14.
4. Il 3 dicembre 2013 la Camera alla quale era stato assegnato il ricorso ha deciso che le doglianze ai sensi dell’articolo 8, considerato singolarmente, e dell’articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 8 e 12, dovessero essere comunicate al Governo e che i ricorsi dovessero essere inoltre riuniti. Ha deciso in pari data di concedere l’anonimato ai due ricorrenti del ricorso n. 26431/12 ai sensi dell’articolo 47 § 3 del Regolamento della Corte.
5. Sono inoltre pervenute osservazioni scritte dalle seguenti organizzazioni: FIDH, Centro AIRE, ILGA-Europa, ECSOL, UFTDU e UDU congiuntamente, nonché dall’Associazione Radicale Certi Diritti, dalla Fondazione Helsinki per i diritti umani, dalla Alliance Defending Freedom e dall’ECLJ (Centro europeo per il diritto e la giustizia), che erano stati autorizzati a intervenire dal vicepresidente della Camera (articolo 36 § 2 della Convenzione). Il vicepresidente della Camera aveva inoltre autorizzato il Sig. Pavel Parfentev a intervenire in rappresentanza di sette ONG russe (la Fondazione per la famiglia e la demografia, Per i diritti della famiglia, il Comitato dei genitori della città di Mosca, il Comitato dei genitori della città di San Pietroburgo, il Comitato dei genitori della città di Volgodonsk, il Centro culturale genitoriale dell’organizzazione sociale di beneficenza regionale "Svetlitsa” e l’organizzazione sociale "Peterburgskie mnogodetki") e tre ONG ucraine (il Comitato genitoriale dell’Ucraina, il Comitato genitoriale ortodosso e l’organizzazione sociale Health Nation). La Corte non ha tuttavia ricevuto alcuna osservazione.
6. Il 15 dicembre 2016 il Presidente della Sezione cui era stato assegnato il ricorso ha chiesto ai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 54 § 2, lettera a) del Regolamento della Corte, di presentare informazioni fattuali.
7. I ricorrenti dei ricorsi nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 hanno replicato con note del 29 dicembre 2016, 30 gennaio 2017 e 7 aprile 2017, che sono state inviate al Governo per conoscenza.
8. La lettera di richiesta inviata al rappresentante legale dei ricorrenti del ricorso n. 60088/12, così come una successiva lettera, sono state restituite alla Corte senza essere state recapitate.
9. Con nota del 24 giugno 2017 il Governo ha presentato un aggiornamento fattuale, che è stato trasmesso ai ricorrenti per conoscenza.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
10. Gli estremi dei ricorrenti sono reperibili nell’Allegato.
A. Il contesto della causa
1. La Sig.ra F O e la Sig.ra E M
11. Queste due ricorrenti si conobbero nel febbraio 2007 e nel 2009 iniziarono una relazione stabile e seria.
12. L’11 ottobre 2009 la Sig.ra M si trasferì a Toronto, nell’Ontario, in Canada per motivi di lavoro. Un mese dopo le due ricorrenti decisero di sposarsi e in data 27 agosto 2010 contrassero matrimonio a Toronto.
13. Nel frattempo, il 2 aprile 2010, l’impiego della Sig.ra M cessò e, conseguentemente, la stessa non aveva più diritto al permesso di soggiorno. Tornò pertanto in Italia e convive da quel momento con la Sig.ra O.
14. Il 18 aprile 2011 fu registrata la loro convivenza fisica e a decorrere da tale data furono considerate un nucleo familiare ai fini statistici.
15. Il 9 settembre 2011 le due ricorrenti chiesero al Consolato italiano di Toronto di trasmettere all’Ufficio dello stato civile in Italia la documentazione pertinente al fine della trascrizione del loro matrimonio.
16. Tale documentazione fu trasmessa in data 8 novembre 2011.
17. Il 13 dicembre 2011 il Comune di Ferrara informò le due ricorrenti che non era possibile trascrivere il loro matrimonio. La decisione rilevava che l’ordinamento giuridico italiano non consentiva il matrimonio tra coppie dello stesso sesso e che, sebbene la legge non specificasse che le coppie dovessero essere di sesso diverso, la dottrina e la giurisprudenza avevano stabilito che l’articolo 29 della Costituzione rinviava al tradizionale concetto di matrimonio, inteso come il matrimonio tra persone di sesso diverso. Pertanto, il fatto che i nubendi fossero di sesso diverso era una condizione essenziale per contrarre matrimonio. Inoltre, secondo la circolare n. 2 del 26 marzo 2001 del Ministero dell’interno, il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso, una delle quali era italiana, non poteva essere trascritto in quanto contrario alle norme di ordine pubblico.
2. Il Sig. D.P. e il Sig. G.P.
18. Questi due ricorrenti, che vivono in Italia, si conobbero nel 2007 e iniziarono una relazione stabile e seria.
19. Il 9 gennaio 2008 iniziarono a convivere nell’appartamento di G.P., benché D.P. avesse mantenuto la formale residenza nel suo appartamento. Nel 2009 G.P. acquistò un secondo bene che, in assenza di un riconoscimento giuridico, rimase intestato soltanto a lui, per motivi pratici e fiscali. Nel 2010 G.P. acquistò un garage, mediante la procura conferitagli da D.P. (al fine dell’acquisto di tale bene). Nel giugno del 2011 la coppia si trasferì nell’appartamento di D.P. e vi stabilì la residenza. A decorrere da tale data fu considerata un nucleo familiare ai fini statistici.
20. Il 16 agosto 2011 i due ricorrenti contrassero matrimonio a Toronto, nell’Ontario, in Canada. Il 10 ottobre 2011 aprirono un conto bancario cointestato. Il 12 gennaio 2012 i due ricorrenti dichiararono dinanzi a un notaio l’intenzione di nominarsi reciprocamente tutori in caso di incapacità (amministratore di sostegno).
21. A seguito di domanda dei ricorrenti, il 7 gennaio 2012 il Consolato italiano di Toronto trasmise all’Ufficio dello stato civile in Italia la documentazione pertinente al fine della trascrizione del loro matrimonio.
22. Il 20 gennaio 2012 il Comune di Peschiera Borromeo informò i due ricorrenti che non era possibile trascrivere il loro matrimonio. La decisione rilevava che l’ordinamento giuridico italiano non consentiva il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. Inoltre, secondo la circolare n. 2 del 26 marzo 2001 del Ministero dell’interno, il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso, una delle quali era italiana, non poteva essere trascritto in quanto contrario alle norme di ordine pubblico.
23. A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge (si veda il paragrafo 97 infra), il 12 settembre 2016 i due ricorrenti chiesero la trascrizione del loro matrimonio come unione civile. Secondo le osservazioni dei ricorrenti del 30 gennaio 2017, la loro richiesta era tuttora pendente e non era ancora pervenuta alcuna risposta.
24. Secondo i documenti datati 31 marzo 2017, presentati dal Governo a questa Corte nel giugno 2017, il matrimonio dei ricorrenti fu trascritto come unione civile il 21 novembre 2016. La certificazione di tale trascrizione, presentata dal Governo, reca la data del 16 maggio 2017.