TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-24, n. 201201030
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Testo completo
N. 01030/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2008, proposto da L N, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio L'Altrella, con domicilio eletto in Bari, via Luigi Sturzo n. 27;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale, via Principe Amedeo 26;
per l'annullamento
delle note prot. n. 118862 del 30.4.2008 e prot. n. 93482 del 2.4.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il cons. Giuseppina Adamo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota 24-26 aprile 2012 la sig. L N, tramite il difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, pur non notificando l’atto alla controparte.
Anche in assenza di tale formalità si desume univocamente dal tenore della dichiarazione la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, ex art. 84, quarto comma, del codice del processo amministrativo.
Di conseguenza, a norma degli artt. 35, primo comma, lett. c), e 85, nono comma, del medesimo codice di rito, nulla resta al Collegio se non dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.