TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-10-24, n. 202201439

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-10-24, n. 202201439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201439
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 01439/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01136/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provv. prot. n.-OMISSIS- dell’11.10.2021, notificato in data 13.10.2021, con il quale la D.G.P.M. ha disposto “… che il Serg. Magg. Capo Supporto – Servizi di Amministrazione e Rifornimenti – -OMISSIS- sia trasferito senza oneri per l’amministrazione con seguenti modalità: ultimo giorno FEO 3° gruppo manutenzione autoveicoli Bari – Mungivacca 07 novembre 2021;
data assunzione FEO 1° reparto manutenzioni velivoli Cameri 08 novembre 2021...”;

b) del provv. prot. -OMISSIS- dell’11.10.2021, notificato in data 13.10.2021, ad oggetto: “Istanza per esigenze particolari di natura privata: Serg. Magg. Capo -OMISSIS-”, con il quale la DIPMA ha rigettato l’istanza presentata dal Militare, finalizzata ad ottenere una permanenza presso uno degli Enti ubicati in provincia di Bari, per i seguenti motivi: “Dallo studio della documentazione sanitaria esibita non emergono condizioni di gravità in merito alle patologie rappresentate dal Serg. Magg. nominato…”;

c) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al presente ricorso”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Sergente Maggiore dell’Aeronautica, era stato trasferito, nel 2013, dal Comando Aeroporto di Cameri (provincia di Novara) al III Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Bari – Mungivacca ai sensi della legge n. 104 del 1992 per assistere la madre disabile.

Cessata la titolarità del suddetto beneficio a causa del decesso della madre, l’Amministrazione resistente ne ha disposto il rientro a Cameri presso il I Reparto Manutenzione Velivoli a far data dall’8 novembre 2021, giusta provvedimento-OMISSIS- dell’11 ottobre 2021.

Con provvedimento prot.-OMISSIS-del medesimo 11 ottobre 2021, l’Amministrazione ha respinto la domanda, presentata dal ricorrente in data 29 luglio 2021, di movimentazione a Bari per “esigenze particolari di natura privata”, ai sensi del paragrafo 4 della Direttiva per l’Impiego degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa in ambito nazionale e internazionale (d’ora in poi DIPMA-UD-001).

Nell’istanza ha rappresentato di soffrire di -OMISSIS- che lo ha colpito nel settembre 2012, alla giovane età di 35 anni, segnalando le esigenze di continuità terapeutica connesse al tentativo di riabilitazione in corso presso l’Ospedale “San Paolo” di Bari.

Ha, altresì, documentato che il figlio minore, classe 2018, soffre di patologie dell’-OMISSIS- con connesse severe -OMISSIS-.

Da ultimo, ha rappresentato che la moglie, essendo di nazionalità albanese, sarebbe agevolata dalla vicinanza geografica della sede di Bari alla sua terra di origine, dove vive il padre vedovo.

La domanda è stata respinta in quanto il parere medico dell’11 agosto 2021 del consulente medico di Forza Armata ha evidenziato che “Dallo studio della documentazione sanitaria esibita non emergono condizioni di gravità in merito alle patologie del Serg. Magg. e del figlio”.

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