TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-10, n. 202311488

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-10, n. 202311488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311488
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 11488/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02430/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2023, proposto da
Rossofuoco S.a.s. di D F, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G, C R e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Eagle Pictures Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del Decreto n. 368 del 13.10.2022 del Ministro della cultura adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo a modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021 recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016 n. 220” nella parte in cui prevede quale requisito per l'accesso alla tax credit “l'essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro” (allegato 1);

- dell'atto di rigetto della domanda di concessione della tax credit presentata dalla ROSSOFUOCO s.a.s. sul portale online della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura il 19 dicembre 2022 (allegato 2);

- del silenzio rifiuto serbato dal Ministero della cultura -Direzione Generale per il Cinema sull'istanza presentata da Rossofuoco Sas, tramite pec, per l'accesso alla domanda per la tax credit, in data 30 dicembre 2022.

- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la ricorrente è una società di persone coproduttrice del film documentario dal titolo provvisorio “La biblioteca del professore” (tiolo definitivo: “Umberto Eco - La biblioteca del mondo”), girato nell’arco del quadrimestre febbraio-maggio 2022, al quale la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo dell’attuale Ministero della cultura ha riconosciuto un contributo selettivo pari ad euro 18.000, ai sensi dell’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

- in data 19 dicembre 2022 la Società ha presentato, tramite l’apposita piattaforma on line predisposta dalla medesima Direzione Generale, domanda per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 15 della citata l. n. 220/2016, riservato alle “ imprese di produzione cinematografica e audiovisiva ”;

- detta domanda è stata rigettata in quanto l’istante risultava priva di uno dei requisiti previsti con il Decreto n. 368 dell’11 ottobre 2022, emanato dal Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale erano state apportate modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021, recante “ Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ”, prevedendo (per quanto qui specificamente rileva), quale requisito soggettivo necessario ai fini dell’ammissione al tax credit , quello di “ essere società di capitale avente capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ” [cfr. art. 2, co. 2 lett. c) del decreto interministeriale 4 febbraio 2021, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b) , punto 1) del decreto interministeriale n. 368/2022];

- con il ricorso introduttivo, notificato e depositato nella medesima data del 13 febbraio 2023, la Società è insorta avverso il decreto n. 368/2022, impugnato nella parte in cui introduce tale presupposto soggettivo e gravato unitamente all’atto di rigetto della domanda di concessione del credito d’imposta, deducendo: i) “ Violazione dell’art. 1 della legge 241 del 90. Violazione degli artt. 41 e 97 costituzione. Violazione artt. 14 e 15 legge 14 novembre 2016, n. 220. Violazione artt. 41, 97 e 117 costituzione. Violazione del principio di riserva di legge. Violazione dei principi di buona fede e del legittimo affidamento. Violazione dei principi costituzionali della libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza. Eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti ”, in quanto le previsioni dettate dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2022 dovrebbero trovare applicazione esclusivamente alle produzioni cinematografiche avviate successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quella della ricorrente risultava già conclusa a quella data (oltre ad avere già conseguito il contributo selettivo, ai fini del quale aveva presentato piano finanziario ove veniva indicata, tra le voci di entrata previste, il tax credit di cui trattasi), né ravvisandosi gli estremi per un’applicazione retroattiva delle stesse; ii) Violazione e falsa applicazione degli artt.li 15 e 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 9, 21, 23, 33 e 97 cost. e dei principi di imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa ”, atteso che il citato decreto n. 368/2022 si porrebbe in contrasto con la disciplina di fonte legislativa, che ammetterebbe alla fruizione del credito d’imposta tutte le imprese di produzione cinematografica, oltre che con il principio di riserva di legge in materia fiscale di cui all’art. 23 Cost.;

- i Ministeri della cultura e dell’economia e finanze si sono costituiti in giudizio, versando in atti un rapporto informativo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo che conclude per l’infondatezza del ricorso;

- all’udienza di discussione del 27 giugno 2023, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa (v. memoria del 26 maggio 2023), la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso, dato ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. e trascritto a verbale, di un profilo di parziale improcedibilità del ricorso;

Ritenuto che:

- in via pregiudiziale, non ricorrono gli estremi per ordinare l’integrazione del contraddittorio, non risultando dagli atti del fascicolo che siano state approvate graduatorie di imprese per l’accesso al beneficio fiscale de quo , in applicazione del decreto ministeriale impugnato in via principale;

- la Sezione, con sentenza n. 7624/2023 del 5 maggio 2023, nel definire un ricorso esperito da altro soggetto avverso il medesimo decreto interministeriale n. 368 del 13 ottobre 2022, lo ha già annullato in parte qua , ossia proprio “ limitatamente alla disposizione dettata dall’art. 1, co. 1, lett. b), nella parte in cui, modificando l’art. 2, co. 2 lett. c) del decreto interministeriale del 4 febbraio 2021, prevede, quale requisito per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 15 della l. n. 220/2016, quello di “essere società di capitale” ”;

- ne consegue che il presente ricorso va dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ossia nella parte in cui è diretto a contestare le stesse previsioni del citato decreto n. 368/2022 che, nelle more, sono state già caducate con la richiamata pronuncia;

- con la medesima sentenza la Sezione ha, altresì, argomentato che “ presenta profili di fondatezza anche la censura, dedotta con il primo mezzo, con cui la ricorrente lamentata l’applicazione retroattiva della citata disposizione regolamentare in violazione del principio di ragionevolezza: adottando l’impugnato provvedimento di esclusione, infatti, il Ministero ha applicato la novella clausola limitativa della possibilità di accedere al beneficio fiscale ad una produzione cinematografica che risultava essere conclusa alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale oggi gravato, rispetto alla quale erano stati già sostenuti i relativi investimenti ”;

- ne consegue che il provvedimento con il quale la ricorrente è stata esclusa dal beneficio fiscale di cui trattasi, anch’esso gravato nella presente sede unitamente al decreto n. 368/2022, è affetto da illegittimità sia in via derivata, in quanto adottato in applicazione di una disposizione a sua volta illegittima e (come detto) già annullata in sede giudiziale, sia per vizi propri, atteso che, in ogni caso, detto provvedimento (adottato nel momento in cui la produzione del film per cui la ricorrente ha richiesto il tax credit era già conclusa) opera un’inammissibile applicazione retroattiva delle nuove (e più restrittive) previsioni;

- tale atto, dunque, va annullato, con conseguente accoglimento del ricorso in parte qua ;

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico dei resistenti Ministeri, mentre possono essere compensate nei confronti del soggetto privato evocato in giudizio in qualità di controinteressato;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi