TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-12-01, n. 202101734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-12-01, n. 202101734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101734
Data del deposito : 1 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2021

N. 01734/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00840/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati U T e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M, S G e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere l’esito della richiesta di prestazione antitubercolare presentata in data 28.12.2020;

nonché per la condanna

di INPS all’esibizione del provvedimento relativo alla richiesta di prestazione antitubercolare presentata in data 28.12.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti U. Troso e F.sco Cannoletta per la parte ricorrente e avv. I. De Leonardis per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

1. Il ricorrente espone di aver presentato domanda di prestazione antitubercolare in data 28.12.2020 e che, nonostante le ripetute richieste di chiarimento formulate all’INPS per verificarne l’esito, non gli è stato mai fornito alcun riscontro.

1.1. A fronte della perdurante inerzia dell’Istituto, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, con PEC del 24.03.2021 formulava istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, con cui testualmente richiedeva che fosse rilasciato “ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 54, Legge 88/89 e 24 e ss., legge 241/90 e s.m.i., IL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONE ANTIUBERCOLARE presentata il 28.12.2020” .

1.2. Con PEC emessa in pari data l’INPS – Sede di -OMISSIS-comunicava al difensore del ricorrente che “La richiesta è stata trasmessa per competenza alla sede di Lecce che tratta le prestazioni TBC” , senza però che poi vi fosse alcun seguito da parte della sede di Lecce.

1.3. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, che sia accertato il suo diritto ad accedere all’atto richiesto con la suddetta istanza di accesso e che sia ordinata all’INPS - Sede di Lecce l’esibizione della documentazione in questione, con condanna dell’Istituto intimato al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

2. L’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e improcedibile e comunque infondato nel merito, poiché la richiesta di prestazione antitubercolare presentata dal ricorrente il 28.12.2020 è stata elaborata dalla Sede territorialmente competente in data 25.5.2021, con conseguente cessazione della materia del contendere

3. Il ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza camerale, nel confutare le avverse eccezioni, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, allegando che l’istanza di accesso per cui vi è causa è stata evasa dall’Amministrazione, giusta comunicazione ricevuta, in data 3.6.2021;
nel contempo, ha insistito per la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione.

4. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio reputa che l’istanza tesa alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, formulata da entrambe le parti, debba essere propriamente riqualificata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, non essendo comprovato agli atti di causa che il documento richiesto fosse esistente al momento della domanda di accesso presentata dal ricorrente.

6. Per tale motivo, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett c ), c.p.a.

7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.

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