TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2017-05-08, n. 201705449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2017-05-08, n. 201705449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705449
Data del deposito : 8 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2017

N. 05449/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13259/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13259 del 2016, proposto da:
Anfos - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Calcioli C.F. CLCFPP52B04H501K e A B C.F. BLSNNL70L68H501D, con domicilio eletto presso Antonella Blasi in Roma, via Muzio Clementi n. 58;
società Formasicurezza s.r.l. e Cds Service 81 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato A B C.F. BLSNNL70L68H501D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

contro

Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

dell’atto di cui al prot. n. 128/csr con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sancito l'accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 81/2008;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Considerato che:

- l’A.N.F.O.S. deduce di essere un'Associazione Sindacale senza scopo di lucro avente tra gli scopi statutari anche quello di promuovere, rappresentare, orientare e tutelare gli interessi dei formatori e dei responsabili degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché delle loro rispettive forme associate nelle opportune sedi istituzionali, e di essere stata, inoltre, inserita nel 2013 nell'elenco curato dal Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 7, della L. n. 4/2013, ed è dunque annoverata tra le Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.;

- l'Associazione, in particolare, è coadiuvata, nel giudizio di cui trattasi, da due strutture che erogano servizi di formazione;

- dopo avere proceduto alla diffusa illustrazione dei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 e alla messa in evidenza dei punti ritenuti problematici della disciplina ivi prevista, si è soffermata e ha dedotto l’illegittimità del predetto atto con esclusivo riferimento a quanto di specifico interesse relativamente al divieto della modalità di e-learning per i corsi dei responsabili e addetti al primo Soccorso e Prevenzione incendi;

- ha dedotto, in particolare, al riguardo, la violazione del D.Lgs. n. 81/2008 e degli artt. 41 e 23 Cost. nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in quanto:

-- nonostante la riconosciuta snellezza dello strumento, nato proprio per agevolare i soggetti, tenuti all'obbligo di formazione sia sotto il profilo logistico che sotto quello economico e disciplinato anche in sede europea con la Direttiva 6 agosto 2004 (Ministero della Funzione Pubblica) avente ad oggetto "Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni" e le allegate Linee Guida e promosso anche dall'e-Learning Action Plan del 28 marzo 2001, il nostro Paese, in controtendenza con il resto dell'Europa, fatichi nell'accettare tali novità strumentali;

-- l’Accordo Stato-Regioni è un accordo tra l’amministrazione statale e le amministrazioni regionali ma non ha il valore di legge ed è illegittimo imporre modalità di erogazione della formazione costose e patrimonialmente rilevanti se non è previsto direttamente dalla legge;

-- gli Accordi Stato-Regioni possono precisare i contenuti di obblighi previsti dalla legge, ma non possono sostituirsi a essa, prevedendo obblighi o divieti del tutto estranei alla legge di riferimento che applicano;

-- lede, altresì, la sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate che è tutelata dall'articolo 23 della Costituzione, laddove prevede che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge";

-- anche la libertà imprenditoriale non può essere limitata se non in forza di legge atteso che secondo l'articolo 41 della Cost. l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indi-rizzata e coordinata a fini sociali" di tal che, nell'ordinamento giuridico italiano, vige il principio secondo cui in ambito economico "è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge";

-- in sostanza, l'Accordo in questione viola i precetti costituzionali sopra evidenziati, in quanto incide su prescrizioni legislative che, secondo la gerarchia delle fonti, non possono che essere modificati da una prescrizione di pari rango o superiore;

-- prima dell'Accordo sulla formazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti a tali servizi (ASPP), raggiunto nella seduta del 26 gennaio 2006 della Conferenza Stato-Regioni e del successivo Accordo della medesima Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, l' e-learning era liberamente somministrabile;

-- il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, invece, prevede regole particolari per la formazione in e-learning, disponendo che "Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II";

-- ma, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, gli Accordi Stato-Regioni regolano in maniera vincolante solo la formazione dei lavoratori e non invece anche la formazione di dirigenti e preposti di cui all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, per la quale non si fa menzione agli Accordi, con libertà quindi del datore di lavoro di erogare una formazione diversamente modulata rispetto a quanto prevedono gli accordi citati né alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per i quali l'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce una chiara riserva normativa a favore della contrattazione collettiva nazionale;

-- e, soprattutto, non si applicano alla formazione in materia di antincendio ed emergenze, per le quali l'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce una chiara riserva normativa a favore dello specifico decreto ministeriale in materia di antincendio, che è, quindi, l'unico legittimato a stabilire i requisiti della formazione antincendio;

-- appare, in tal senso, la palese distonia del provvedimento oggi al vaglio con i recenti adeguamenti da parte del Dipartimento del Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile, presso il Ministero dell'Interno, che con la Circolare n. 7888 del 22 giugno 2016 ha attivato proprio una fase sperimentale per l'erogazione dei corsi/seminari di aggiornamento con modalità e-learning;

-- in definitiva, divieto di e-learning non si applica, pertanto, sicuramente alla formazione di Dirigenti e preposti, nonché di addetti antincendio e gestione delle emergenze e agli addetti al primo soccorso e neanche ai RLS;

-- il divieto posto nell'Accordo si appalesa irragionevole anche sotto il profilo della carenza di motivazione atteso che non è stato neppure adeguatamente motivato sotto il profilo della giustificazione che possa rendere necessaria una tale decisione;

-- e i corsi e-learning somministrati dai ricorrenti sono, invece, nello specifico, improntati alla massima efficienza, rispondono perfettamente ai requisiti richiesti per soddisfare la corretta formazione degli addetti e ogni corso prevede un programma formativo dettagliato, suddiviso in unità e dispense scaricabili dal discente ed è garantito un tutor, con esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, maturata in settori pubblici o privati e, infine, le piattaforme utilizzate sono altamente all'avanguardia e soprattutto sono previste prove di autovalutazione per valutare, in itinere, il proprio apprendimento;

Considerato che l’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 14.12.2016 depositando memoria difensiva in data 11.2.2017, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto;

Considerato che il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le considerazioni tutte che seguono:

- il d.lgs. n. 81 del 2008 all’art. 32, “ Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni ”, dispone, al comma 2, che “ 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni .”;

- il successivo art. 37, “ Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ”, dispone poi che “ 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza … 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo . … 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: … 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. … 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. … 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. …”;

- in attuazione di quanto disposto dal comma 2 è stato, quindi, stipulato l'Accordo del 21 dicembre 2011;

- l’accordo della Conferenza Stato-regioni di cui trattasi è l’ ” Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ” del 7.7.2016, con il quale sono state, altresì, date disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011, ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, e del 22 febbraio 2012, ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008;

- con il predetto accordo si è inteso “ procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore ” e “ analogamente … procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina ”;

- in particolare, nell’Allegato A, avente a oggetto l’ “ ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ”, specifica nelle premesse che “ Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II ” e al punto n. 5 che “ 5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell'allegato IV;
nell'allegato II sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
” e al successivo punto n. 6 che “ Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.

6.1 Modulo A …

È consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II del presente Accordo.

Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere: la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa ;
…”;

- l’Allegato II ha a oggetto i “ REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING ”;

- l’ALLEGATO V, avente a oggetto la “ Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione ”, con specifico riferimento ai “ CORSI DI FORMAZIONE BASE”, individua specificatamente, con riguardo ai singoli soggetti, tra le altre cose, anche l’erogabilità del corso con la modalità e-learning e, per quanto di specifico interesse in questa sede, la esclude, per i RLS, con salvezza di diverse indicazioni CCNL, e per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi;

- nella richiamata tabella, accanto ai soggetti individuati come “addetti al primo soccorso” e “addetti alla prevenzione incendi” vi è la specificazione che le norme di riferimento sono rispettivamente il “d.m. 388/2003” e il “d.m. 10 marzo 1998 allegato IX”;

- e, infatti, per quanto attiene al Primo soccorso, l’art. 45 del d.lgs. n. 81 del 2008, dispone che “… 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ” e, per quanto attiene, invece, la Prevenzione antincendio il successivo art. 46 dispone, a sua volta, che “ 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 ”;

- dalla lettura del d.m. 388/2003 e del d.m. 10 marzo 1998, allegato IX, di cui sopra, si evince che è stata predisposta una disciplina puntuale in ordine ai contenuti minimi dei corsi di formazione e alla natura stessa della predetta formazione teorica e pratica e, in particolare, nell’ambito della predetta articolazione bifasica della formazione, teorica e pratica, è evidente la prevalenza che si è ritenuto di dovere assegnare propria alla parte pratica della formazione che, peraltro, cresce con l’aggravarsi del rischio specifico fino a prevedere la necessità di un aggiornamento periodico proprio con specifico riferimento alla capacità di intervento pratico;

- nella richiamata disciplina, che individua la modalità di formazione proprio degli addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione incendi non vi è alcun riferimento alla possibile erogazione della formazione con la modalità e-learning;

- da ciò consegue che la disciplina della formazione delle predette figure è contenuta in sede di normativa primaria che rinvia, ai fini delle relative disposizioni concrete di attuazione, all’apposita normativa secondaria e che, proprio tenendo conto della predetta circostanza, nelle premesse dell’allegato A dell’accordo di cui trattasi è specificato che “ per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato ”, con la conseguenza che, da un lato, non si ravvisa alcuna violazione della legge da parte dell’accordo ma, al contrario, proprio la necessità di garantirne il rispetto nelle sue specificità di disciplina differenziate per le singole figure interessate dal d.lgs. n. 81 del 2008 e, dall’altro, alcuna novità al riguardo specifico risulta essere stata introdotta con l’accordo di cui trattasi;

- da quanto esposto consegue anche che, attesa la rispettiva natura giuridica, alcun obbligo di motivazione al riguardo era gravante in capo al legislatore, con riferimento agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 81 del 2008, o anche in capo ai Ministri, con riferimento ai due d.i. citati, in ordine alle scelte effettuate sul punto della concreta modalità di erogazione della formazione;

- irrilevante al riguardo è, poi, l’argomentazione in ordine alla maggiore diffusione in sede europea e anche internazionale della predetta modalità di formazione atteso che la ricorrente non lamenta, nello specifico, la violazione di alcuna normativa che avrebbe imposto in materia al nostro ordinamento di procedere nel senso indicato;

- e, peraltro, comunque l’ordinamento italiano si è incamminato in tal senso già con i due accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata nel 2011 e relativi all’applicazione rispettivamente degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito dei quali, tuttavia, la modalità e-learning è stata introdotta in ambiti limitati;

- per quanto attiene, poi, alle questioni di illegittimità costituzionali che sono state sollevate con esclusivo riferimento all’accordo impugnato, le medesime, al più, sarebbero state dovute essere sollevate nei confronti della normativa specifica di cui sopra;

- e, comunque, alla luce dell’oggetto dei corsi di cui trattasi, aventi a oggetto appunto Primo Soccorso e Prevenzione incendi, e alle finalità perseguite, che vedono appunto la primaria rilevanza della parte pratica ai fini dell’acquisizione delle necessarie abilità, non si ravvisa alcuna illegittimità nei sensi prospettati in ricorso;

- considerato, peraltro, quanto alla prevenzione incendi, che la richiamata circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 7888 del 22.6.2016 da atto della rilevanza della questione della formazione a distanza e dell’approfondimento in corso allo stato da parte della relativa amministrazione e ritiene, nelle more del predetto approfondimento, di potere attivare una fase sperimentale in modalità streaming sulla base delle indicazioni di cui all’allegato I alla medesima ma, appunto, da un lato, limitatamente ai soli corsi e seminari di aggiornamento e, dall’altro, con la sola modalità del cd. streaming sincrono che per le caratteristiche tecniche e di contenuto è equiparato alla cd. videoconferenza, la quale a sua volta è equiparata sostanzialmente alla presenza fisica, con la conseguenza che l’adozione della predetta circolare non è in grado di inficiare in alcun modo la legittimità dell’accordo impugnato;

- per quanto riguarda, poi, i RLS, ossia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il riferimento normativo è appunto il richiamato art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 il quale dispone, al riguardo, che “ 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi … “;

- da quanto esposto consegue che è la normativa in materia che espressamente rinvia, quanto alle modalità di erogazione della formazione, alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che l’accordo della Conferenza di cui trattasi non ha fatto altro, al riguardo, se non dare atto della predetta circostanza, lasciando all’accordo collettivo, specificatamente fatto salvo nell’accordo Stato-Regioni, sulla base della tabella di cui all’allegato V in precedenza riportata, la libertà di provvedere sul punto;

- per quanto riguarda, infine, i punti 9.1 e 12.1 dell’accordo, si osserva che le relative censure di illegittimità costituzionali risultano essere proposte in sede di esposizione in fatto del ricorso che precede l’illustrazione in diritto dei motivi di censura con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’accordo impugnato e che nella predetta esposizione in fatto sono contenute molteplici censure su singole disposizioni dell’accordo stesso e che, tuttavia, alle pagine nn. 8 e 9 del ricorso la stessa parte ricorrente rileva espressamente che “oggetto della presente impugnativa” e il “punto nodale della presente impugnazione” è proprio il divieto di formazione con modalità e-learning, con la conseguenza che, al predetto limitato ambito, si ritiene che debba essere limitata la presente trattazione;

Considerato che, in conclusione, il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le considerazioni tutte che precedono e che, tuttavia, le spese devono essere compensate tra le parti costituite in considerazione della novità e della peculiarietà delle questioni affrontate;

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