TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-07-19, n. 202201076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-07-19, n. 202201076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201076
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 01076/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2017, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via S. Cognetti, 25;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;

per l'annullamento

- del provvedimento prot.-OMISSIS-del 6.4.2017, con cui il Comune di Bari ha definitivamente espresso diniego in relazione all'istanza di condono -OMISSIS-presentata in data 1.4.1986 per la realizzazione di un immobile ad uso residenziale in Bari, loc. San Giorgio – Torre a Mare, -OMISSIS-p.lla 57 sub.

3-4 del Catasto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 luglio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori avv. S P, per la parte ricorrente, e l'avv. A F, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’istante premette che i propri danti causa hanno realizzato nel 1982 un immobile ad uso residenziale su un suolo destinato a zona di espansione C3 del PRG.

Ciò risulterebbe dai verbali di contravvenzione per la realizzazione dell’abuso, rispettivamente in data 31.3.1982, 8.4.1982 e 19.4.1982 e dal verbale -OMISSIS-del 7.4.1983 in cui il Comune di Bari ha dato atto che gli aventi causa della ricorrente avevano già completato “ il manufatto in ogni sua parte e cioè: intonacatura interna ed esterna, impianti elettrici, idrici e fognanti, stipiti, infissi e pavimentazione e completando la recinzione sui lati est-ovest e sud ”.

Il manufatto, di conseguenza, avrebbe le caratteristiche per ottenere il condono ex art. 31, l. n. 47/85 (che per gli edifici destinati ad abitazioni richiedeva solo il completamento della copertura e delle tamponature laterali al fine di accertarne la consistenza volumetrica).

In data 1.4.1986 i danti causa della ricorrente hanno presentato domanda di condono per l’immobile in questione, il quale sarebbe coerente con la destinazione del suolo (zona di espansione C3 residenziale), realizzato quando sull’area non sarebbe stato presente alcun vincolo di tipo urbanistico o paesaggistico, perché vigeva solo l’art. 51, lett. f), della l.r. 56/80.

Il procedimento di condono si sarebbe protratto per oltre 30 anni fino al diniego motivato solo con riferimento alla incompatibilità dell’intervento con la disciplina del PUTTp, ovvero con lo strumento di pianificazione paesaggistica regionale che sarebbe entrato in vigore diciassette anni dopo la realizzazione dell’abuso (2001).

Lo strumento urbanistico allo stato non sarebbe più vigente, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR) approvato con del.ne di G.R. -OMISSIS-.

Il Comune di Bari avrebbe atteso oltre trent’anni per negare il condono sulla scorta di una disciplina che non era (ancora) vigente all’epoca della proposizione dell’istanza e che non sarebbe (più) vigente all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato.

Avverso il diniego in epigrafe ha proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 33 l.n. 47/85;
violazione dell’art. 51 l.r. 56/80;
violazione dell’art. 2 l.n. 241/1990;
violazione dell’obbligo generale di buona fede di cui all’art. 1175 c. civ.;
eccesso di potere per, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto.

Il Comune di Bari, dopo avere richiamato una “istruttoria paesaggistica del 23/01/2014”, precedente di tre anni ha negato il condono facendo riferimento alla disciplina del PUTTp.

Il diniego fa riferimento ad uno strumento di pianificazione (approvato con del.ne di G.R. -OMISSIS-/2000) che non sarebbe stato in vigore al momento della realizzazione dell’abuso né alla data di presentazione dell’istanza di condono.

Per cui la domanda, al momento della sua proposizione, darebbe stata ammissibile, e il riferimento all’art. 33 della l.n. 47/85 sarebbe errato.

Un anno dopo la redazione dell’istruttoria paesaggistica richiamata nel provvedimento, la Regione Puglia, a seguito della pubblicazione della del.ne di G.R. -OMISSIS-, si è dotata di un nuovo strumento di pianificazione paesaggistica, entrato in vigore il 23.3.2015: il PPTR.

Alla data del provvedimento impugnato, motivato esclusivamente con riferimento alla disciplina del PUTTp, tale strumento di pianificazione non era più in vigore da oltre due anni.

Il diniego quindi farebbe riferimento ad una disciplina che sarebbe sopravvenuta alla realizzazione dell’abuso e che, inoltre, aveva cessato di essere in vigore alla data di adozione del diniego.

Il richiamo all’art. 51 lett. f) della l.r. 56/80 sarebbe inconferente perché il divieto assoluto di edificazione sull’intero territorio pugliese entro mt. 300 dal confine del demanio marittimo, prevede una deroga per le zone A, B e C del PRG.

Dal certificato di destinazione urbanistica e dalla documentazione catastale risulterebbe in modo incontrovertibile che l’intera costruzione ricade all’interno della zona C3 del PRG di Bari.

Il diniego sarebbe stato emanato 14 anni dopo la presentazione della domanda di condono in contrasto con il principio di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990, che impone un termine certo nella conclusione del procedimento, e con il dovere di correttezza e buona fede, a cui soggiace anche la Pubblica Amministrazione;

2) violazione del combinato disposto di cui all’art. 35 l.n. 47/85;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà.

Ai sensi dell’art. 35 l.n. 47/1985, nella formulazione vigente alla data di proposizione dell’istanza, “ decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ”.

Nel caso di specie, questo termine sarebbe spirato in data 1.4.1988 senza che il comune abbia mai obiettato alcunché. Fino a quella data, il suolo non era stato sottoposto alla disciplina vincolistica del PUTTp (che, come esposto in precedenza, è entrato in vigore solo nel 2001), sicché l’intervento non necessitava del parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 32 l. n. 47/1985;

3) violazione del combinato disposto di cui all’art. 32 l.n. 47/85 e 20, co. 6, t.u. 380/01;
violazione degli artt. 7 e 8 della l.r. 20/09;
carenza assoluta di potere;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto.

L’Amministrazione avrebbe potuto negare il condono soltanto a fronte di un motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalla Commissione locale per il paesaggio in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 20/09.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio eccependo la infondatezza del ricorso.

Le parti hanno versato in atti memorie.

All’udienza del 12.7.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

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