TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-01-19, n. 201500783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-01-19, n. 201500783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500783
Data del deposito : 19 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10852/2010 REG.RIC.

N. 00783/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10852/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10852 del 2010, proposto da:
N B, rappresentato e difeso dall'avv. V F, con domicilio eletto presso Federica Bizzoni in Roma, viale di Villa Massimo, 39;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della determinazione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n.

MDGMILO II

44 – 2010/0400797 emessa in data 9 settembre 2010 e notificata il successivo 5 ottobre 2010;

- del D.M. 24 ottobre 2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 1 dicembre 2010 e depositato il successivo 6 dicembre, l’interessato, in qualità di ufficiale appartenete al ruolo speciale dell’Arma delle Trasmissioni dell’Esercito e già Capitano con anzianità dal 1 luglio 1999 ed inserito nel quadro ai avanzamento a scelta per il grado di Maggiore per l’anno 2008 con anzianità dal 1.1.2008 ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1997 n. 490, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse pretensivo alla corretta e favorevole definizione della propria istanza presentata il 2 marzo 2010 tendente al riconoscimento dell’anzianità nel superiore grado di Maggiore dal 1 gennaio 2007.

Al riguardo, il medesimo ha affidato le proprie censure di eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, abuso e carenza di potere nonché difetto di motivazione, alla mera enunciazione delle seguenti circostanze:

- evidente disparità di trattamento rispetto ai pari ufficiali che per l’attribuzione della medesima promozione al grado di Maggiore hanno dovuto conseguire un’anzianità nel grado di Capitano di soli 8 anni, anziché 9 (come è avvenuto per il ricorrente);

- mancata esternazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento di tale difformità di operato;

- mancata copertura legislativa desumibile del D.Lgs. n. 407 del 1997.

Con atto formale, e depositando la relativa documentazione, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

Come è dato rilevare dalla documentazione depositata dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa e dalla parte istante, la posizione di status del ricorrente e la relativa anzianità riconosciuta nel grado di Maggiore dell’Esercito all’atto del formale provvedimento di nomina dipendono e sono consequenziali al D.M. del 24 ottobre 2007 con cui sono state determinate le aliquote di valutazione per l’avanzamento, relativamente all’anno 2008, ai sensi dell’art. 60/bis del D.Lgs. n. 490 del 1997, secondo una tabella allegata al suddetto decreto.

In quest’ultima (tabella E) si prevede che le aliquote di valutazione dei capitani, da determinare alla data del 31 ottobre 2007, ai fini dell’attribuzione della promozione al grado superiore per il 2008 comprendano gli ufficiali mai valutati, per il ruolo normale delle armi alla data del 31 ottobre 2000 e per il ruolo speciale delle armi alla data del 31 ottobre 1999, con un numero di promozioni pari a tutti i capitani compresi in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

Tale presupposto normativo a carattere regolamentare è stato ribadito nel corpo della stessa determinazione della investita Direzione Generale del Ministero della Difesa, impugnata con il presente ricorso.

Ciò comporta che gli argomenti difensivi prospettati dovevano essere utilizzati nei termini decadenziali per l’impugnazione del provvedimento di nomina a Maggiore del ricorrente adottato il 22 luglio 2008 che nei limiti della determinazione della relativa decorrenza trova il suo fondamento nel citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2007;
rispetto ai predetti provvedimenti l’attuale azione di impugnazione risulta, dunque, tardiva e non può essere rimessa in termini da un’istanza successiva del ricorrente di chiarimenti e di eventuale correzione degli effetti di provvedimenti oramai inoppugnabili, che hanno la funzione di atti di inquadramento giuridico di stato degli ufficiali promossi al grado superiore.

La predetta pregiudiziale in rito viene sollevata d’ufficio nel corso dell’odierna udienza pubblica e posta a verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a..

Infatti al riguardo è sufficiente osservare che la decorrenza in genere della promozione al grado superiore degli ufficiali, pur rivestendo un carattere vincolato, rientra tra i provvedimenti di status dei pubblici dipendenti adottati nel prevalente interesse dell'Amministrazione;
pertanto, la pretesa della retrodatazione della nomina ha consistenza di interesse legittimo e il relativo provvedimento di inquadramento va impugnato entro il prescritto termine di decadenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7071).

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso risulta essere del tutto inammissibile per difetto di interesse ad agire non potendo più essere modificato l’atto di conferimento della nomina del ricorrente al grado superiore di Maggiore dell’Esercito.

Le spese di giudizio seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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