TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-12-07, n. 202001582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-12-07, n. 202001582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001582
Data del deposito : 7 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2020

N. 01582/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A T e G A, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Esposito in Bari, via Putignani n. 118;



contro

Comune di Alberobello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, n. 168;
Comune di Alberobello - Area Ufficio Tecnico, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

dei seguenti atti: 1) l’ordinanza-OMISSIS-R.G. del 22.10.2019, a firma del responsabile dell’U.T.C., avente ad oggetto “ Ordinanza di sgombero ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile eseguito in assenza di Permesso di Costruire, sito alla c.da -OMISSIS--, identificato catastalmente al -OMISSIS-p.lla 116, di proprietà del sig.-OMISSIS- ”, notificata il 24.10.2019 mediante consegna di copia a mani della sig.ra-OMISSIS-, figlia convivente del sig.-OMISSIS-; 2) ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi: a) il verbale di accertamento inottemperanza prot. -OMISSIS-del 05.10.2019, emesso dagli Agenti del Corpo Polizia locale di Alberobello, notificato al sig.-OMISSIS- a mani del figlio, sig. -OMISSIS-; b) la nota di comunicazione-OMISSIS-del 04.07.2019 inviata dall’U.T.C. al Corpo di Polizia locale, richiamata nel verbale di accertamento inottemperanza, avente a oggetto l’ordine di servizio di accertare l’inottemperanza, di contenuto sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alberobello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente sostanziale,-OMISSIS- - proprietario in agro di Alberobello delle particelle n. 115 e n. 116 del foglio di mappa-OMISSIS-sulle quali insiste un locale commerciale ad uso deposito e punto-vendita con piazzale antistante, condotto in locazione commerciale dalla Agri-Edil -OMISSIS- s.r.l., nonché committente ed esecutore di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, sulla particella n. 116, precisamente un manufatto allo stato rustico di mq. 156, sul quale risultano sopralzate di cm 30 le murature perimetrali ed è stato realizzato un solaio latero-cementizio, di spessore di cm 30 con 3 pilastri in c.a. - viene qui affiancato in via formale dall’amministratore di sostegno (il di lui figlio, -OMISSIS-). Parte ricorrente impugna l’ordinanza comunale-OMISSIS-/2019 di sgombero e acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e, all’uopo, rappresenta che in data 25.6.2007 il Corpo di Polizia municipale di Alberobello aveva proceduto al sequestro preventivo di detto manufatto abusivo, giusta verbale -OMISSIS-, cui era seguita la sospensione dei lavori disposta con ordinanza -OMISSIS-del 4.7.2007 prot. -OMISSIS-. Il 3.8.2007, l’U.T.C. aveva emesso l’ordinanza-OMISSIS-di ripristino dello stato dei luoghi, notificata in data 9.8.2007 a-OMISSIS-, in qualità di proprietario, committente ed esecutore dell’opera abusiva. In data 7.11.2007, quest’ultimo aveva presentato al Comune istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001. Con nota prot. -OMISSIS-del 4.2.2008, il Comune di Alberobello comunicava a-OMISSIS- la sospensione della pratica edilizia di sanatoria, preannunciando il non accoglimento della proposta di sanatoria presentata, poiché l’area di intervento, ricadendo in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico, non consentiva, in base all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Con detta nota del 4.2.2008, l’Ente comunale rappresentava all’istante che, in mancanza di valide controdeduzioni nel termine di 15 giorni, l’istanza di sanatoria si intendeva respinta ad ogni effetto di legge. A carico di-OMISSIS- si celebrava pure, nel frattempo, un procedimento penale per l’abuso edilizio, che si concludeva in primo grado con sentenza di condanna del Tribunale di Bari -OMISSIS-/08 dell’11.12.2008, in secondo grado con sentenza di condanna -OMISSIS-/2011, sebbene in parziale migliorativa riforma, depositata dalla Corte di Appello di Bari il 13.05.2011; quest’ultima sentenza veniva, infine, confermata pure dalla Cassazione penale, con sentenza dell’8.6.2012. Nell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-del 3.8.2007, l’U.T.C. affermava che “ prima di dare corso ai lavori di ripristino dello stato dei luoghi, da concordare preventivamente con l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistico, le parti interessate dovranno richiedere l’autorizzazione del dissequestro giudiziario dell’immobile, presso le Autorità giudiziarie competenti ”. Il predetto dissequestro disposto dalla magistratura penale con le indicate sentenze, avveniva, in data 11.6.2019, giusta verbale prot.-OMISSIS-R.G. del Corpo di Polizia locale del Comune di Alberobello. Il sig. -OMISSIS-- avrebbe dovuto dar corso alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, eseguendo l’ordinanza-OMISSIS-/2007, ma non ottemperava. L’inottemperanza era ascrivibile alle gravi condizioni di salute dello stesso che portavano alla nomina di un amministratore di sostegno a sua tutela, nella persona del figlio --OMISSIS-. In data 5.10.2019, gli Agenti di Polizia municipale provvedevano ad accertare l’inottemperanza all’ordinanza-OMISSIS-/2007, giusta verbale notificato in duplice copia a-OMISSIS-, a mani del figlio --OMISSIS-, il solo intervenuto al sopralluogo dei Vigili urbani ai quali riferiva – come si legge nel detto verbale – che “ il proprio genitore,-OMISSIS-, non era più nelle condizioni di partecipare al sopralluogo perché invalido e gravemente ammalato e allettato ”. In occasione di detto sopralluogo, eseguito dai Vigili urbani per accertare l’inottemperanza, i familiari di-OMISSIS- apprendevano, per la prima volta, che a giugno del 2019 vi era stato il dissequestro da parte del giudice penale e, tuttavia, nessuno aveva dato seguito alla demolizione dell’immobile abusivo. In data 22.10.2019, il Responsabile dell’Area Ufficio tecnico del Comune emetteva l’ordinanza-OMISSIS-, avente a oggetto lo sgombero e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto eseguito in assenza di permesso di costruire, pari a mq. 156, insistente sulla particella n. 116 del foglio di mappa -OMISSIS-, unitamente alla sua area di sedime e a un’ulteriore area, quest’ultima pari a mq. 850 circa, costituente metà del piazzale commerciale adibito ad uso deposito ed espositivo dell’azienda Agri-Edil -OMISSIS-.

Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del padre, insorge, con il ricorso notificato il 23.12.2019 e depositato il 6.1.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 D.P.R. -OMISSIS-0/2001, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e per travisamento dei presupposti giuridici, violazione di legge dell’art. 97 Cost., ovvero dei principi di legalità, buon andamento della P.A., ovvero dei principi di ragionevolezza, efficienza e buona amministrazione; 2) violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, violazione dell’art. 3 legge 241/90, eccesso di potere per omessa o carenza motivazione,

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