TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202202019
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 02019/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02140/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2021, proposto da
Energ.It S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, M F, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C G in Milano, via Mengoni 4;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D C, M T P, G Fraccastoro, Nunziante Di Lorenzo, Eleonora Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Reseller e Trader di Energia (A.R.T.E.), Koslight Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati C G, M F, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C G in Milano, via Mengoni 4;
per l'annullamento
- della deliberazione dell'ARERA del 28 settembre 2021, n. 398/2021/R/EEL, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 01.10.2021, recante “Approvazione delle proposte di modifica del capitolo 4 e degli allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete di Terna” nella parte in cui approva la proposta di modifica al Capitolo 4, punto 4.3.1.2. del Codice di Rete e all'Allegato A.26 all'art. 14 e, per l'effetto, impone i seguenti requisiti per la stipula del contratto per il servizio di dispacciamento con Terna: “i. non siano state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento; ii. non siano inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate, anche a seguito della relativa escussione; iii. non abbiano amministratori in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento; iv. non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni”, precisando, altresì, che “i requisiti di cui alle precedenti lettere i, ii e iii devono essere posseduti anche dalle: − società controllate, direttamente o indirettamente, dalla società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento; − società controllanti, direttamente o indirettamente anche in forma congiunta, la società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento e/o collegate a quest'ultima; − società sottoposte al medesimo controllo, e/o alla medesima direzione e coordinamento, della società che richiede la sottoscrizione del contratto; e che “nel caso di mancato rispetto dei requisiti sopra elencati nei punti da i. a iv., il contratto di dispacciamento viene risolto da Terna”, nonché che “le modifiche al contratto di dispacciamento si applicano anche ai contratti già stipulati, per effetto della clausola contrattuale che prevede il recepimento automatico delle modifiche stesse”;
- del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004, con riferimento al Capitolo 4, punto 4.3.1.2 “Contratto di dispacciamento e requisiti” come modificato a far data dal 4.10.2021 alla luce della Delibera ARERA n. 398/2021 e il relativo Allegato A.26 art. 14 che prevede una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l'“Utente del dispacciamento non soddisfi i requisiti di solvibilità di cui al paragrafo 4.3.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete”;
e, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.
Si costituiscono in giudizio l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione avversaria, di cui chiedono il rigetto.
L’Associazione Reseller e Trader di Energia (A.R.T.E.) e la società Koslight Service S.r.l. intervengono nel giudizio ad adiuvandum, sostenendo le ragioni della parte ricorrente.
Con ordinanza n. 1392/2021, depositata in data 17 dicembre 2021, il Tribunale ha accolto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato.
Le parti depositano memorie e documenti.
All’udienza del 23 marzo 2022, la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) La società Energ.IT s.p.a. opera nel settore della distribuzione e del trasporto di energia elettrica in qualità di utente del trasporto, configurandosi come “cliente grossista”, essendo tale, ai sensi dell’art. 2 del d.l.vo n. 79/2009 , “la persona fisica e giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell’Unione europea”, in quanto titolare di uno specifico contratto di dispacciamento con il gestore Terna S.p.A..
La ricorrente, con il decreto di omologa del 29 maggio 2018, è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, sicché è stata autorizzata la continuità dell’attività d’impresa per un periodo di 5 (cinque) anni dalla presentazione della proposta”, ai sensi dell’art. 186 bis del r.d. 1942, n. 267, c.d. legge fallimentare.
Energ.IT spa impugna la deliberazione n. 398/2021/R/EEL, adottata dall’Arera il 28 settembre 2021, recante la “Approvazione delle proposte di modifica del capitolo 4 e degli allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete di Terna”.
In particolare, viene contestata la modifica apportata al Capitolo 4, punto 4.3.1.2. del Codice di Rete e all’Allegato A.26, art. 14, mediante la quale sono stati introdotti specifici requisiti, solo in presenza dei quali è consentita la stipulazione del contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.
La novella in contestazione legittima alla stipulazione del contratto solo le imprese che:
“i) non siano state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento; ii) non siano inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate, anche a seguito della relativa escussione; iii) non abbiano amministratori in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento; iv) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di