TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2014-12-17, n. 201400415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2014-12-17, n. 201400415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400415
Data del deposito : 17 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01196/2014 REG.RIC.

N. 00415/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01196/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2014, proposto da:


C R F, rappresentato e difeso dagli avv. A R, R F, con domicilio eletto presso Marco Saviotti in Genova, Via Galata 24/4;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;
Comando Marittimo Nord della Marina Militare - Ufficio Supporto al Personale - Sez. Alloggi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordine di recupero coattivo n. 002/2014, comunicato in data 19.09.2014


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che gli atti depositati in giudizio non consentono la sospensione del doveroso provvedimento impugnato, in relazione alla situazione patrimoniale del ricorrente che possiede altra abitazione ove alloggiare nelle more del completamento dell’abitazione di proprietà acquistata, e comunque gli elevati redditi del nucleo familiare, accertati tramite ISEE appaiono tali da consentire il trasferimento in altra abitazione in locazione.

Considerato, quanto al danno paventato, che l’organizzazione del trasloco ex art. 332,c.5 del Codice Ordinamento Militare, saranno adempiute da una ditta specializzata senza alcun coinvolgimento dei ricorrenti, per nessuno dei quali è stata dimostrata la impossibilità di deambulazione.

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