TAR Genova, sez. I, decreto presidenziale 2022-02-18, n. 202200074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, decreto presidenziale 2022-02-18, n. 202200074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200074
Data del deposito : 18 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2022

N. 00905/2015 REG.RIC.

N. 00074/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00905/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2015, proposto da
B M C, rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 21/20;

contro

Città Metropolitana di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V M, C S, L O, con domicilio eletto presso lo studio C S in Genova, Pl.Mazzini 2;
Comune di San Colombano Certenoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Brigata Liguria 1/14;

nei confronti

Carlo Davide Cademartori, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Luca Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21 Anzi via Roma 11/1;
Paolo Ghigliotti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. gen. 0025566/2015 - atto n. 1118 del 23/03/2015 avente ad oggetto determinazioni in ordine al procedimento di controllo di legittimità del permesso di costruire n. 54 del 14/12/2005, in variante alla c.e. 46/2001, per la realizzazione di opere di sistemazione di un'area agricola in località pian dei cunei;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria depositata l’8 febbraio 2017, con la quale il difensore della ricorrente, avv. A R, rende noto di aver dismesso il mandato, in vista della cessazione della sua attività libero - professionale;

Considerato che il predetto avv. Ricci è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati e presta attualmente servizio quale Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura distrettuale di Genova;

Visto l’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui “l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile”;

Visto l’art. 301 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, in relazione a quanto precede, occorra dare atto dell’interruzione del processo, che potrà eventualmente proseguire o essere riassunto in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 80 cod. proc. amm.


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